RADICALI ROMA

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”) e successive modifiche

GESTIONE DEI RIFIUTI

PROPOSTA DI  LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)

Vogliamo armonizzare l’organizzazione e le modalità di raccoltà, trasporto e smaltimento dei rifiuti, differenziandoli anche in base alla loro pericolosità dotando gli ambiti territoriali di autonomia di gestione, riducendo gli imballi, potenziando la raccolta differenziata anche “a domicilio”, premiando i più virtuosi con riconoscimenti economici e sostanziosi risparmi in bolletta

La nostra proposta di Legge concernente modifiche alla Legge regionale N° 27 del  9 luglio 1998 nasce con il proposito di armonizzare ed organizzare al meglio le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti nell’ambito della regione, enfatizzando il ruolo della programmazione e della raccolta differenziata, proponendo regole di ottimizzazione anche per il trasporto e lo smaltimento, con uno sguardo attento alla formazione civica nelle scuole e al supporto della ricerca.

I principi cardine di questa proposta sono riassunti nei commi sostitutivi nell’Articolo 1, dove si propone fra l’altro di promuovere la minor produzione di rifiuti urbani e speciali da parte delle Aziende, una tariffazione premiante per chi meglio effettua raccolta differenziata, favorire il riciclo totale dei rifiuti, l’ottimizzazione della raccolta riducendo l’ingombro urbano dei cassonetti e delle campane (con ricadute favorevoli anche su viabilità e parcheggi), incrementare l’autosufficienza territoriale nello smaltimento, cercando di ridurre le necessità di spostamento delle diverse componenti della raccolta differenziata, soprattutto quelle potenzialmente pericolose.

L’intervento legislativo è sicuramente organico, inserendosi sull’impianto organizzativo  già sperimentato fra Regione, Province e Comuni della legge 27/1998. Malgrado ciò il decennio trascorso da quella specifica legislazione ha fatto emergere delle lacune e manchevolezze che la nostra proposta cerca di migliorare.

In particolare il “piano regionale” enfatizza il reimpiego delle materie prime riciclate, individua ambiti territoriali idonei alla gestione dei rifiuti; dispone che gli impianti di gestione e lavorazione dei rifiuti siano prossimi alla loro produzione; delega alle province l’individuazione delle aree non idonee alla lavorazione dei rifiuti, discariche escluse, con la determinazione delle condizioni e dei criteri.

Degno di menzione ci pare soprattutto l’articolo 3, che prevede espressamente la creazione delle Anagrafi sia degli impianti industriali regionali, sia di quelli di compostaggio, differenziandoli per capacità di lavorazione sui diversi segmenti di rifiuti.

Nell’Articolo 5 si sottolinea e si promuove la sensibilizzazione da parte della Regione, coadiuvata anche da altri soggetti, verso le problematiche della riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti; si dispone tra l’altro l’utilizzo di materiale riusabile nelle mense dei diversi luoghi di lavoro o comunitari scolastici di ogni ordine, favorendo la raccolta differenziata anche degli imballaggi in quegli stessi ambienti. Lo  stesso articolo nell’ultimo comma promuove il ruolo dell’Università e della ricerca per lo studio di modalità di lavorazione dei rifiuti sempre meno impattanti e più economiche.

Infine nell’articolo 6 si impongono percentuali precise di utilizzo di materiali di riciclo di vario tipo nelle Amministrazioni pubbliche o degli Enti ed Agenzie; stimolando altresì l’adozione del sistema a rendere con cauzione per la vendita di alcuni prodotti in particolare latte ed acque minerali o liquidi in genere, riducendo sensibilmente l’impatto degli imballi, prevedendo per questi scopi incentivi e facilitazioni.

L’impianto di queste modifiche legislative proposte, in pratica, si concretizza in una politica educativa e formativa, con aspetti di premialità economica per i virtuosi, che si realizza con un’armonizzazione del ciclo produttivo, incidendo sulla minor produzione, la miglior differenziazione, il minor trasporto dal luogo di produzione e la massima riutilizzazione in termini di materie prime e/o prodotti di risulta.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”) e successive modifiche

Art. 1
(Modifiche all’art. 3 “Principi” della legge reg. n. 27/1998)

Le lettere c), d), e), f), g), h) dell’articolo 3 della l.r. 27/1998, sono così sostituite:
c)      prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità di rifiuti, favorendo le modalità produttive e commerciali che utilizzano e generano la minor quantità di rifiuti sia speciali che urbani;d)      favorire tipologie di raccolta differenziata che permettano una tariffazione che premi gli utenti che producono meno rifiuti non riciclabili;

e)      promuovere il riciclo totale delle varie frazioni, sia secche che umide, per ottenere l’azzeramento dello smaltimento in discarica e in inceneritore.

f)        adottare modalità e criteri per la raccolta e il riciclo dei rifiuti urbani che riducano al minimo i trasporti e le aree occupate da cassonetti, campane o zone di accatastamento provvisorio;

g)      favorire la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali limitati, attraverso una rete di impianti di riciclo e compostaggio che realizzi l’autosufficienza territoriale;

h)      favorire la riduzione dei rifiuti speciali attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili, il loro riciclo o, se questo risulta impossibile, smaltimento negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti;

Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 “Programmazione regionale” della legge reg., n. 27/1998)
L’art. 7, comma 3, della l.r.27/1998 è sostituito dal seguente:

3. Il piano regionale di prevenzione e gestione dei rifiuti prevede in particolare:
a) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo ed il riciclo, con il reimpiego di materie prime;
b) l’individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all’ambito provinciale definito dall’articolo 23 del d.lgs. 22/1997;
c) la tipologia ed il complesso degli impianti di riciclo dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione, tenuto conto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata e riciclo, nonché le misure per il raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;
d) il complesso delle attività e degli impianti necessari ad assicurare la gestione dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
e) le tipologie, le quantità e l’origine dei rifiuti da gestire, con eventuali disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) i criteri per l’individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, e delle aree o impianti adatti; con le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
i) le direttive per l’elaborazione dei progetti degli impianti di gestione dei rifiuti, in modo da garantire il loro corretto dimensionamento;
m) l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste;
n) la propria durata.

Art. 3
(Modifiche all’art.  9 “Anagrafi regionali”della legge reg. n. 27/1998)

Dopo la lettera c) l’art.9 della l.r. 27/1998, sono inserite le seguenti lettere:

d) l’anagrafe degli impianti industriali presenti in regione Lazio, in grado di riciclare le varie tipologie di materiali secchi provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti sia urbani che speciali;
e) l’anagrafe degli impianti di compostaggio presenti in regione Lazio, con le loro caratteristiche quali-quantitative di scarti umidi, sfalci, potature, rifiuti alimentari post-consumo e scarti del settore agro-alimentare, che sono in grado di compostare

Art. 4
(Modifiche all’art. 11 “Piani provinciali “della legge reg.  n. 27/1998)

Le lettere b) e c) dell’art.11 della l.r. 27/1998 sono così sostituite:
b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclo ai fini del recupero della materia prima;

c) l’individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e dei luoghi o degli impianti adatti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

Art. 5
(Modifiche all’articolo 21 “Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate” della legge reg. n. 27/1998)

L’art.21 della l.r.27/1998 è così sostituito:

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti

2.  La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, organizzano, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, l’uso di tovaglie, tovaglioli, bicchieri, stoviglie e piatti riusabili, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi, di carta e cartone, vetro, plastica ed alluminio e inoltre dei prodotti esauribili dell’informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere.

3. La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni e i comitati ambientalisti, promuovono e incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni secche e delle frazioni umide, compreso il compostaggio.

4. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali

Art. 6
(Modifica all’articolo 22”Utilizzo di materiali riciclati” della legge reg. ,n. 27/1998)

L’art. 22 della l.r. 27/1998 è così sostituito:

1. La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:
a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino con una quota  pari almeno al 50% del fabbisogno, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati,
b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l’informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al 50% del fabbisogno;
c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al 50% del fabbisogno;
d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al 50% del fabbisogno;
e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro esclusivamente contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione per la somministrazione di bevande ed alimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2011, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all’uso di materiali riciclati.

3.. La Regione promuove ed incentiva l’adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel proprio territorio. La Regione, fermo quanto previsto al comma 1, lettera e), incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione

4. Gli enti locali adottano provvedimenti per:
a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all’80%di compost di qualità da frazione umida dei rifiuti, raccolta separatamente;
b) destinare una quota pari almeno al 40% della spesa per arredi di giardini pubblici all’acquisto di articoli prodotti con materiali riciclati;
c) prevedere nei capitolati di appalto per le mense scolastiche l’obbligo per le ditte che di far uso di stoviglie riutilizzabili.

Art. 7
(Copertura finanziaria)
Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);