RADICALI ROMA

Più poteri ai Municipi. Sì, ma come?

Più soldi, più poteri ai Municipi. Su questa invocazione, che rimbalza da tempo in ogni assemblea cittadina per opera del consigliere municipale di turno, si può essere d’accordo, ma riteniamo occorra una maggiore dose di realismo per non renderla demagogica.

Non ci sembra inutile, intanto, cominciare col dire che il decentramento, fenomeno tecnico-giuridico legato all’organizzazione amministrativa dello Stato, non è altro che il trasferimento delle funzioni amministrative da organi centrali dello stesso a organi periferici (decentramento burocratico o gerarchico) o ad enti locali (decentramento autarchico territoriale). La funzione amministrativa contempla quindi ipotesi di trasferimenti interorganici (tra le diverse articolazioni di uno stesso ente) e intersoggettivi (tra soggetti dotati cioè di una propria personalità giuridica).
Nel 1977 il distacco di alcune funzioni amministrative da organi statali a favore di enti locali come Comune e Provincia (con il D.p.r. 616/77) ha dato luogo a quel decentramento di tipo autarchico territoriale che, con l’applicazione del principio della sussidiarietà, ha cominciato finalmente a tener conto delle esigenze e degli interessi delle singole collettività locali.

I Comuni, da parte loro, facendo proprio il principio del decentramento burocratico e, forti del sostegno legislativo (dalla legge 278/76 fino al D. lgs. 267/2000) che obbligava quelli superiori ai 100 mila abitanti ad istituire le Circoscrizioni, hanno provveduto ad attuare il “proprio” decentramento (un decentramento sub comunale) delegando a queste ultime alcune delle loro funzioni. L’oggetto della delega si rileva facilmente nella stessa norma istitutiva delle Circoscrizioni (oggi Municipi) definite “organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune”.
Va da sé come tali organismi non possano considerarsi nuovi enti, né costituire un ulteriore livello istituzionale (tra l’altro ciò contrasterebbe con l’art. 114 della costituzione), ma solo articolazioni organiche e burocratiche dell’ente unitario Comune. E’ solo ad esso, infatti, che spetta, attraverso i suoi uffici centrali, la funzione essenziale della programmazione e del coordinamento. Compito degli statuti comunali quello di precisarne le funzioni in conformità con i precetti legislativi.

Lo statuto del comune di Roma prevede che i Municipi gestiscano i servizi demografici, i servizi sociali, scolastici ed educativi; le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; le attività di manutenzione urbana e il patrimonio comunale e la disciplina dell’edilizia privata di interesse locale; le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio, ad esclusione della grande distribuzione commerciale; le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal regolamento del corpo di polizia municipale. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta comunale possono anche stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e avvalersi di lavoro temporaneo e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Come si vede, un ventaglio molto ampio di attribuzioni contenute, però, all’interno dei servizi di base.

Non inganni la nuova nomenclatura (Municipi in luogo di Circoscrizioni) o l’istituzione di nuovi organi a imitazione del Comune (Giunta Municipale, Assessori, Ufficio di presidenza, Presidente del consiglio, ecc.): ad esse non ha corrisposto alcun consistente allargamento di poteri.
E’ vero che la legge lascia spazio alla possibilità di delega per ulteriori funzioni (è il Consiglio comunale che dovrà adottare la relativa delibera indicando le risorse aggiuntive per farvi fronte), ma esse dovranno comunque riguardare l’aspetto gestionale.

Anche il sogno della piena autonomia amministrativa e finanziaria dei Municipi, quello che passa attraverso il potere di redigere un proprio bilancio, s’infrange contro la legge.
Tale ipotesi, infatti, configurerebbe la nascita di un nuovo ente e, come abbiamo visto, ciò è in contrasto con la Costituzione.

Cosa dovrebbero fare allora i Municipi per “contare” di più?
In tale quadro normativo non resta che prendere atto in modo realistico della situazione e puntare sul trasferimento di funzioni “compatibili”, con la consapevolezza che gli uffici centrali (amministrativi e politici) non vi rinunceranno tanto facilmente. A meno che (ci vengono in mente alcuni servizi demografici) non si tratti di “rogne” da cui liberarsi senza pensarci troppo