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Statuto

Immagine del redattore: Radicali RomaRadicali Roma

Atto costitutivo dell’associazione “Radicaliroma” Noi sottoscritti, riuniti a Roma, nel salone del Partito Radicale, in via di Torre Argentina 76, in data 19/09/2002, animati dalla comune volontà di sostenere le iniziative del Partito Radicale Transnazionale, di Radicali Italiani e delle associazioni federate al Partito, ci costituiamo in associazione per l’iniziativa radicale, denominata “Radicaliroma”, con sede in Roma, in via di Torre Argentina 76. L’associazione si propone di potenziare, coordinare e promuovere le iniziative degli iscritti, dei simpatizzanti e dei militanti radicali presenti nel territorio romano. STATUTO

Art. 1 Gli iscritti 1. Chiunque può iscriversi all’associazione e divenirne membro alle seguenti condizioni: a) sottoscrizione dell’atto costitutivo e accettazione delle presenti norme; b) versamento della quota di iscrizione all’associazione. 2. L’iscrizione ha validità fino al 31/12. 3. Gli elenchi degli iscritti dell’associazione sono pubblici.

Art. 2 Gli organi 1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 2. Il mandato degli organi elettivi è rinnovato dall’assemblea: ordinaria o straordinaria. Art. 3 L’Assemblea degli iscritti 1. L’Assemblea degli iscritti è l’organo deliberativo dell’associazione, approva la mozione generale. E’ costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni dell’art.1. 2. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all’ordine del giorno, se sottoscritto da almeno un decimo degli iscritti presenti. L’emendamento va presentato in forma scritta al Segretario, prima che si dia lettura dell’ordine del giorno proposto, e viene messo ai voti secondo le modalità stabilite dall’art.3.4. 3. L’Assemblea degli iscritti approva la relazione delle attività dell’associazione ed il bilancio, presentati dal Segretario e dal Tesoriere uscenti; elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere; approva, su proposta del Tesoriere, la quota di iscrizione. 4. Le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. 5. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e, a partire dal 2008, all’interno del periodo che va dal 15/11 al 15/12: si tiene in forma pubblica ed è convocata dal Segretario mediante: l’invio di sms o lettera (o telefonata in mancanza di numero cellulare) a tutti gli iscritti; la pubblicazione dell’ordine del giorno sulla mailing list e sul sito web ufficiale dell’associazione almeno due settimane prima dell’adunanza. 6. L’assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario e/o del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con le quote di adesione, mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.

7. Ciascun iscritto può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente dell’assemblea, se sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti presenti. La mozione va presentata in forma scritta al Tesoriere, deve contenere il nome del nuovo presidente dell’assemblea e viene messa ai voti secondo le modalità stabilite dall’art.3.4.

Art. 3 bis Il Presidente. 1. Il Presidente dell’Associazione vigila sull’osservanza dello Statuto; presiede l’Assemblea annuale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea straordinaria quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con le quote d’adesione.

Art. 4 Il Segretario 1. Il Segretario è il responsabile politico dell’associazione, di cui ha la rappresentanza legale. E’ tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno successivo all’elezione, pena la sua decadenza. 2. Il Segretario, d’intesa con il Tesoriere, può dotarsi di una giunta esecutiva.

Art. 4 bis La Giunta 1. è nominata dal Segretario e collabora nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione 2. sono membri di diritto il Segretario ed il Tesoriere 3. la composizione della giunta può essere variata dal Segretario in ogni momento con nuove nomine e revoche, eccetto che per il tesoriere 4. non essendo organo deliberativo non sono previste votazioni nelle riunioni di giunta

Art. 5 Il Tesoriere 1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’associazione; presenta all’Assemblea degli iscritti il bilancio, condivide la responsabilità politica con il Segretario, convoca l’Assemblea degli iscritti nel caso che il Segretario sia impossibilitato o inadempiente, collabora con il Segretario alla stesura dell’ordine del giorno. 2. Il Tesoriere è tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno successivo alla sua elezione, pena la sua decadenza.

Art. 6 Modalità di elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere 1. Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ogni iscritto dispone di un voto. È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età. 2. Le dimissioni del Segretario, del Tesoriere o del Presidente prima della convocazione della assemblea ordinaria comportano la convocazione entro quindici giorni dell’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 7 Il Tesoriere, entro 15 giorni dal raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto di R.I. per la nomina di un rappresentante dell’associazione presso il comitato nazionale di R.I., convocherà l’Assemblea straordinaria al fine di eleggere, con le stesse modalità di cui all’art. 6.1, il rappresentante dell’asscozione, che deve essere già iscritto a R.I.

Art.8 I rapporti di associazione con R.I. sono regolati dallo Statuto di R.I.

Art.9 L’associazione non può presentarsi come soggetto politico a competizioni elettorali.

Art. 10 Procedure di modifiche allo Statuto 1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli iscritti, alla presenza di almeno un quarto degli iscritti, e con votazione a maggioranza dei presenti. 2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria. 3. L’assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all’art. 3 comma 6 del presente Statuto.

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