INTERROGAZIONE AL SINDACO.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare del Comune di Roma (deliberazione del consiglio comunale n. 101 del 14 giugno 1994)
i sottoscritti elettori del Comune di Roma
Premesso che
– il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1 cita “Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione…” e che nello stesso art. 10 comma 2 vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento.
– lo Statuto del Comune di Roma, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 316 il 26 settembre 1991, e con le sue successive modifiche e integrazioni, valorizza e promuove la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all’amministrazione locale e garantisce l’accesso dei cittadini agli atti e all’informazione sulle attività dell’Ente.
– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma approvato con delibera n. 621, nel capo IV, art. 21, comma 2 così recita “Il Dipartimento per le risorse umane e del decentramento cura la tenuta dell’albo dei professionisti e dei consulenti, con l’indicazione, per ciascun professionista, degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti. L’albo è liberamente consultabile da chiunque”.
Considerato che
– nello svolgimento delle proprie attività il Comune di Roma, con un impegno finanziario consistente, sempre più si avvale di consulenze esterne, incarichi professionali, lavoratori a tempo determinato e questa scelta viene motivata con l’assenza di tali risorse umane o qualifiche tra il personale comunale.
– a tutti gli effetti l’obiettivo che si vuole perseguire attraverso tali incarichi deve essere in linea con quanto previsto dagli atti fondamentali del Comune quali il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale di approvazione del Consiglio Comunale.
Rilevato che
– sussiste una volontà crescente da parte del cittadino utente di un’informazione dettagliata sulle attività deliberative dell’Amministrazione.
– al fine di esercitare il potere di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente, di cui in premessa.
– in rete civica sono già accessibili le delibere di giunta e che le determinazioni sono inserite in ordine cronologico all’interno di elenchi di atti diversi, ma che la ricerca delle medesime si rivela complessa e farraginosa, tanto da ostacolare una lettura e una valutazione complessiva a un punto tale da far ritenere che le informazioni contenute in rete non siano esaustive.
Visto che
– durante la discussione del bilancio previsionale 2007 è stato approvato un ordine del giorno (nr. 45 del 02/02/2007) che dà mandato al sindaco e alla giunta di predisposizione di un elenco informatizzato ed inserito sulla rete civica, aggiornato in tempo reale, in merito all’intera attività dei consulenti esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato.
– l’art.85 della legge finanziaria 2008 dello Stato cita testualmente: i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
interroga il Sindaco
sul perché l’albo dei professionisti e consulenti, disponibile sul sito del Comune di Roma, è relegato alle sue pagine interne difficili da trovare invece di essere in posizione di massima visibilità (Home page).