TTO DI DENUNCIA
I sottoscritti Diego SABATINELLI, nato a Roma il 05.01.1970, e Massimiliano IERVOLINO, nato a Salerno il 01.01.1975, in proprio nonché in qualità, rispettivamente, di Segretario e di Tesoriere dell’Associazione “Radicaliroma” ed in forza dei poteri conferiti dall’art. 4 dello Statuto della predetta Associazione, entrambi elettivamente domiciliati in Ciampino (RM), Viale del Lavoro n. 31, presso lo studio dell’avv. Alessandro Gerardi, in forza di nomina in calce al presente atto
e s p o n g o n o
1. Nel corso della trasmissione Matrix, trasmessa da Canale 5 mercoledì 28 settembre e condotta da Enrico Mentana (ospiti in studio, tra gli altri, il Ministro per le Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo, la senatrice della Margherita Cinzia Dato nonché il ginecologo dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, dott. Silvio Viale), è stata mandata in onda una “candid camera” in cui una coppia di attori ha simulato di richiedere la prescrizione della cosiddetta “pillola del giorno dopo” nei pronto soccorso dei vari ospedali romani, tutti facilmente identificabili.
2. Nel filmato la ragazza si rivolge ai medici di turno dicendo di aver avuto un rapporto sessuale non protetto e di dover quindi usufruire immediatamente, perché ancora in tempo, della contraccezione d’emergenza, onde evitare i rischi di una eventuale gravidanza indesiderata.
3. In Italia, circa cinque anni fa, è stato dato il via alla commercializzazione di due preparati, distribuiti con i nomi di Levonelle e Norlevo, che contengono una dose costituita da due compresse di Levonorgestrel (LNG), per la cui assunzione è in ogni caso necessario il previo rilascio di una ricetta nominativa non ripetibile
4. E’ noto che la tempestività è l’aspetto principale nell’assunzione della pillola del giorno dopo: il farmaco in questione (due compresse a distanza di 12 ore una dall’altra) va infatti assunto entro e non oltre le 72 ore successive ad un rapporto non protetto, pena la sua perdita di efficacia. In pratica la distanza di tempo trascorsa tra il rapporto a rischio e la somministrazione della contraccezione, raddoppia ogni 12 ore il rischio di un concepimento indesiderato.
5. Date le sue caratteristiche, dunque, il personale sanitario richiesto è tenuto a considerare il predetto farmaco una prescrizione d’urgenza, il cui rilascio è dovuto in assenza di qualsivoglia possibilità di diagnosi (non sono previste, tanto per dire, né visita vaginale né ecografia per via vaginale); la pillola del giorno dopo rientra infatti nella “Classe 1” dell’OMS, cioè senza restrizioni d’uso, di tal che dovere del personale medico è proprio quello di ottemperare con sollecitudine – in base alla dizione “d’emergenza” – alle richieste delle pazienti.
6. Al contrario, i medici interpellati nel servizio mandato in onda, tutti dipendenti o convenzionati con il SSN, si sono rifiutati di fornire la prescrizione richiesta dalla ragazza invocando l’obiezione di coscienza, senza peraltro assumersi la responsabilità di questa decisione mediante l’indicazione per iscritto del motivo del rifiuto sul documento della prestazione.
7. Giova ribadire che secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la gravidanza non inizia con la fecondazione, ma con l’impianto dell’embrione nell’utero; senza contare che sulla scorta di quanto documentato da pressoché tutta la letteratura clinica, il levonorgestrel (LNG) avrebbe prevalentemente un effetto pre-fertilizzante e non abortivo.
Alla luce delle caratteristiche del prodotto e del meccanismo d’azione pre-concezionale della pillola in questione, dunque, l’invocazione da parte del personale medico sanitario alla obiezione di coscienza, così come definita dalla legge 194/78 o dalla legge 40/2004, appare vieppiù immotivato, non essendoci una gravidanza in atto o una procedura di procreazione medicalmente assistita.
8. Parimenti inopportuno ed illegittimo appare nel caso di specie il richiamo a un più generale principio di astensione da pratiche che configgano con i principi etici del professionista sanitario (art. 19 del vigente Codice di deontologia medica). E difatti nel Commentario al Codice deontologico, pubblicato su La Professione, n. 2 del dicembre 1999, con riferimento al citato articolo si osserva: “Al di là delle questioni più rilevanti concernenti l’obiezione di coscienza disciplinata nella legge 194/78, va comunque rilevato come tale facoltà nel codice deontologico sia oggetto di una previsione di carattere generale che la connette a qualsiasi tipo di intervento sanitario che abbia implicazioni con convinzioni d’ordine morale e clinico del medico stesso. Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta però la necessità di un raccordo con quella, pure di ordine generale, di cui all’art. 17 (rispetto dei diritti del cittadino). Da ciò il bilanciamento tra i diritti di libertà e gli autonomi convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici […]”
9. Ebbene, nel servizio mandato in onda da Canale 5, si evince chiaramente come la ragazza si rivolga al personale sanitario in questione ribadendo più volte: a) di avere ancora poche ore a disposizione onde evitare una eventuale gravidanza indesiderata; b) di non essere però riuscita a trovare un medico in tutta Roma disposto a prescriverle il farmaco in questione.
E quindi proprio il raccordo e/o il bilanciamento tra le convinzioni morali del medico ed il rispetto dei diritti del cittadino avrebbe dovuto indurre i dottori – consapevoli che la paziente in quel momento non riusciva a reperire un collega disposto a prescriverle la pillola del giorno dopo e che quindi non aveva alternative – a non rimanere sordi di fronte alle sue richieste, con ciò esponendola a seri rischi per la sua salute fisica e psichica (avere o no un bambino è una delle decisioni con le conseguenze più importanti nella vita di una donna, a tal proposito non impedire all’ovulo d’attecchire sulla parete dell’utero equivale ad una costrizione alla maternità e viola tutta una serie di diritti della donna e lede all’essenza stessa le sue libertà fondamentali).
10. Pertanto, considerato che gli attuali scriventi ritengono che nel caso di specie il comportamento omissivo del personale sanitario e le modalità con cui questo si è palesato (rifiuto generico di prescrivere il farmaco senza la relativa annotazione scritta dei motivi sul documento della prestazione) – tutte circostanze queste emerse dalla visione del programma televisivo segnalato – possano essere in contrasto con gli obblighi giuridici, professionali e deontologici propri di un medico al quale un’azienda sanitaria ha demandato compiti d’intervento nell’organizzazione del pronto soccorso e delle prestazioni correlate,
sporgono denuncia
affinché si proceda nei confronti dei medici ripresi nel servizio mandato in onda dal programma Matrix mercoledì 28 settembre chiedendone espressamente la punizione a norma di legge per tutti i reati che l’Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti suesposti.
Si indicano, quali persone in grado di riferire sui fatti, il giornalista Enrico Mentana e la redazione tutta del programma televisivo Matrix, in
particolare i promotori, curatori e realizzatori della “candid camera” sulla pillola del giorno dopo.
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I sottoscritti denuncianti chiedono di essere informati, ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p., in ordine ad una eventuale richiesta di proroga o di archiviazione delle indagini preliminari. Gli attuali scriventi si riservano, inoltre, di integrare la prova orale e documentale e nominano difensore di fiducia l’Avv. Alessandro Gerardi, del Foro di Velletri (RM), con studio in Ciampino (RM), Viale del Lavoro n. 31, presso il quale eleggono domicilio ai fini del presente procedimento e al quale conferiscono delega per il deposito del presente atto presso le Autorità competenti.
Si allega:
1. Statuto dell’Associazione “Radicaliroma”
Con osservanza.
Roma, 03 ottobre 2005
Diego Sabatinelli
Massimiliano Iervolino
(Le firme sono vere e autentiche)
Avv. Alessandro Gerardi