RADICALI ROMA

Debito comunale, trasparenza, società in-house e costi della politica, Iervolino: “Chiederemo al candidato Rutelli di impegnarsi su questi temi. Rendiamo pubbliche le nostre interrogazioni di iniziativa popolare per intraprendere un dialogo programmatico”.

Dichiarazione di Massimiliano Iervolino, segretario dell’Associazione Radicali Roma:

“Nei primi giorni di gennaio abbiamo stilato delle interrogazioni di iniziativa popolare e dopo aver raccolto le sottoscrizioni necessarie dei cittadini romani le avremmo sottoposte all’attenzione del Sindaco Veltroni . Lo scioglimento delle camere e le conseguenti dimissioni del primo cittadino romano non hanno reso possibile l’inizio della raccolta firme ed il successivo deposito delle interrogazioni. I temi trattati in questi testi rimangono di straordinaria attualità per la vita amministrativa e civica del Comune di Roma. Considerato che in questi giorni non si fa altro che parlare di nomi e di poltrone, l’Associazione Radicali Roma ha deciso di rendere pubbliche queste interrogazioni nella speranza di intraprendere un dialogo programmatico con Rutelli. Da parte nostra chiediamo un radicale cambiamento di direzione su questi temi: debito comunale, trasparenza, società in-house e costi della politica, argomenti su cui l’amministrazione Veltroni è stata molto lacunosa.”

INTERROGAZIONE NUMERO 1

Premesso che:

–         il 18 settembre 2007 l’agenzia Fitch ha confermato per il Comune di Roma il raiting a lungo termine “AA-“ ma ha modificato l’outlook da stabile a negativo a causa di un debito che dagli attuali 6.5 miliardi di euro rischia di arrivare ai 7.5 miliardi nel 2011. Tutto questo significa che, a partire da quella data, su ogni cittadino, neonati compresi, graverà un debito di circa 2.800 euro a testa contro i 2.400 attuali per un totale di 7.600 euro a famiglia.

–         le prospettive di raiting peggiorano perché le spese del Comune di Roma continuano ad essere finanziate con entrate “una tantum” di diverso tipo (ad esempio obbligazioni ed ICI ancora non riscossa).
Considerato che
–         l’andamento dello stock del debito, dopo aver ridotto sensibilmente il proprio volume complessivo nel 2006 rispetto al precedente esercizio, nel 2007 torna ad aumentare in relazione ai nuovi impegni assunti per il finanziamento del programma delle opere pubbliche,  soprattutto  metropolitane e opere collegate all’emergenza traffico.
–         a differenza di quanto previsto per lo Stato, gli enti locali non possono per legge rifinanziare debito in scadenza con nuovo debito, devono quindi rimborsare capitale ricorrendo alle entrate di parte corrente. Oltre che attraverso la spesa per interessi, l’impatto complessivo dell’indebitamento sul saldo corrente passa quindi attraverso una riduzione delle entrate correnti disponibili.
–         per l’anno 2007 gli oneri totali da pagare sono circa 500 milioni di euro (quota capitale 200 milioni di euro, quota interessi 300 milioni di euro).
–         nell’anno 2007 le entrate correnti sono aumentate di 469,5 milioni di euro, frutto di maggiori trasferimenti da parte dello Stato e di maggiori introiti riconducibili alla voce “altre entrate”, le cui risorse vanno largamente a coprire la diminuzione di entrate tributarie,
–         nello stesso periodo si è avuto un notevole aumento della spesa corrente pari a  444.9 milioni di euro, senza tener conto della spesa per gli interessi, che ha portato ad avere un aumento del margine operativo lordo di “soli” 24.6 milioni di euro.
–         nell’anno 2007 il margine operativo netto è di 117.5 milioni di euro (+38.5 milioni di euro rispetto al 2006),
Visto che

–         il debito del Comune , pari all’inizio del 2006 a 6.93 miliardi di euro, attualmente si attesta, intorno ai 6.5 miliardi di euro. Le fonti di finanziamento del Comune, rappresentate da mutui (Cassa Deposito e Prestiti per ca il 35% del totale ed istituti bancari per il ca il 43%) e titoli obbligazionali, sono ripartite rispettivamente per il 79% sui prestiti ed il 21% per i BOC.
–         il comune dovrà affrontare nei prossimi anni la sfida del finanziamento di alcune importanti opere infrastrutturali (linee metro C e D in particolare). Anche al netto di tali impegni, e ipotizzando nuovo indebitamento per un ammontare annuo (500 milioni) in linea con i valori storici medi del periodo 2004-2006, gli oneri finanziari crescerebbero fino a livelli (quasi 900 milioni di euro) equivalenti a circa il 180% di quelli attuali.
–         maggiore è il margine operativo netto e minore è il bisogno di ricorrere a emissione di  nuovo debito per coprire le spese per investimenti.

interroga il Sindaco

su come, qualora ci fosse la volontà politica, si intende aumentare in maniera consistente il margine operativo netto, utile per ricorrere il meno possibile ad emissione di nuovo debito. Se si intende agire solo tramite l’aumento delle entrate correnti (revisione degli estimi catastali, alienazioni e gli oneri di urbanizzazione e concessione) o  invece puntando ad una forte diminuzione della spesa corrente.

INTERROGAZIONE NUMERO 2

Premesso che
–         la Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi  da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi, siano pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.

Visto che

–         la Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), al comma 734, prevede che non possano essere nominati amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Tenuto conto che
–         la circolare sulla legge finanziaria 2007 in merito al su citato comma 734  riporta quanto segue: il concetto di perdita ivi contemplato si atteggerà diversamente in relazione al tipo di contabilità applicabile all’ente collettivo, in quanto nella contabilità privatistica, cui sono soggette le società di capitali, anche con partecipazione pubblica, la perdita d’esercizio è identificabile nel risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi, mentre nella contabilità finanziaria, propria della maggior parte degli enti pubblici, la stessa deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione. Con riguardo a quegli esercizi, anteriori all’entrata in vigore della norma, deve considerarsi rilevante non qualunque perdita oggettivamente tale, ma soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo rispetto al concreto e specifico contesto economico-finanziario nel quale si è manifestata. Pertanto, coerentemente con la ratio della norma – diretta a disincentivare le “cattive” gestioni delle società pubbliche – ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l’accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione. Non può, peraltro, negarsi, in via generale, l’applicazione della disposizione nei casi in cui l’amministratore abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa e l’abbia migliorata, poiché non è sufficiente aver conseguito un disavanzo inferiore rispetto all’esercizio precedente, ma è necessario, invece, che il risultato di esercizio sia pari o migliore rispetto a quello atteso, così come emergente dagli atti di pianificazione dell’attività gestionale. Diversamente, in relazione agli esercizi apertisi contemporaneamente o successivamente all’entrata in vigore della norma, non ricorrendo un’esigenza di tutela dell’affidamento, il concetto di perdita va definito nei termini più assoluti già sopra accennati, vale a dire, nella contabilità privatistica, come risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi e, nella contabilità finanziaria degli enti pubblici, come disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

interroga il Sindaco

sulle modalità attraverso le quali si è adeguata l’amministrazione comunale per rispettare il comma 734 della Legge finanziaria 2007 e sugli eventuali impegni futuri, nel rispetto della trasparenza e del libero accesso agli atti, atti a rendere pubblico, attraverso il sito del Comune di Roma, per ogni attuale presidente o consigliere di amministrazione, di società o azienda riconducibile al Comune, il risultato annuale, dal 2001 ad oggi, di esercizio “reale” e di quello “atteso” (emergente dagli atti di pianificazione dell’attività gestionale) delle società a parziale o totale capitale pubblico in cui lo stesso ha ricoperto ruoli identici o simili a quelli di questo momento.

INTERROGAZIONE NUMERO 3

Premesso che

 

–         ai fini del contenimento della spesa pubblica la Legge Finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006) è intervenuta disciplinando i compensi lordi annuali spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione delle società non quotate alla Borsa Italiana S.p.A. partecipate, totalmente o parzialmente, da Enti Locali.

 

–         con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 215 del 23/5/2007, il Comune di Roma ha determinato, in modo univoco ed omogeneo, i criteri specifici in base ai quali fissare, nel rispetto di quanto previsto dalla citata Legge Finanziaria, i nuovi compensi.
–         la Legge Finanziaria ha inoltre previsto (articolo 1, comma 735) l’obbligatorietà di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale capitale pubblico conferiti da soci pubblici e i relativi compensi.

interroga il Sindaco

–         sul perché nella tabella, riguardante gli emolumenti dei presidenti ed i consiglieri di amministrazione,  pubblicata come legge vuole sul sito del Comune di Roma, accanto ai nomi del Dott. Fulvio Vento (Presidente del Gruppo ATAC) e del Dott. Gioacchino Gabbati (Amministratore Delegato del Gruppo Atac) non è specificato nessun compenso.

–         sul perché i compensi riportati in tabella si riferiscono solo allo stipendio “fisso” e non ai premi di produttività che ricordiamo possono essere dati solo su obiettivi specifici che comportano guadagni alle società.

–         sul perché la tabella, riguardante gli emolumenti dei presidenti ed i consiglieri di amministrazione, da diversi mesi è scomparsa dalla home page del sito del Comune di Roma.

INTERROGAZIONE NUMERO 4

Tenuto conto che la Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), all’art. 1 comma:
–         587 prevede che: entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
–         588 prevede che: nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

–         589 prevede che: nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

–         591 prevede che: I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
Visto che:
–         siamo ben oltre il 30 aprile 2007 e che sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (www.consoc.it) mancano i dati delle società e consorzi riconducibili al Comune di Roma.

interroga il Sindaco

–         sul perché fino ad oggi l’amministrazione comunale non ha rispettato il comma 587 della Legge finanziaria del 2007.

–         entro quale data si ottempererà agli obblighi di legge.

–         sulla possibilità di avere tale elenco anche sulla Home Page del sito del Comune di Roma

INTERROGAZIONE NUMERO 5

Premesso che

–         il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1 cita “Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione…” e che nello stesso art. 10 comma 2 vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento.
–         lo Statuto del Comune di Roma, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 316 il 26 settembre 1991, e con le sue successive modifiche e integrazioni, valorizza e promuove la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all’amministrazione locale e garantisce l’accesso dei cittadini agli atti e all’informazione sulle attività dell’Ente.
–         il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma approvato con delibera n. 621, nel capo IV, art. 21, comma 2 così recita “Il Dipartimento per le risorse umane e del decentramento cura la tenuta dell’albo dei professionisti e dei consulenti, con l’indicazione, per ciascun professionista, degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti. L’albo è liberamente consultabile da chiunque”.

Considerato che

–         nello svolgimento delle proprie attività il Comune di Roma, con un impegno finanziario consistente, sempre più si avvale di consulenze esterne, incarichi professionali, lavoratori a tempo determinato e questa scelta viene motivata con l’assenza di tali risorse umane o qualifiche tra il personale comunale.

 

–         a tutti gli effetti l’obiettivo che si vuole perseguire attraverso tali incarichi deve essere in linea con quanto previsto dagli atti fondamentali del Comune quali il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale di approvazione del Consiglio Comunale.
Rilevato che

–         sussiste una volontà crescente da parte del cittadino utente di un’informazione dettagliata sulle attività deliberative dell’Amministrazione.

 

–         al fine di esercitare il potere di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente, di cui in premessa.
–         in rete civica sono già accessibili le delibere di giunta e che le determinazioni sono  inserite in ordine cronologico all’interno di elenchi di atti diversi, ma che la ricerca delle medesime si rivela complessa e farraginosa, tanto da ostacolare una lettura e una valutazione complessiva a un punto tale da far ritenere che le informazioni contenute in rete non siano esaustive.

 

Visto che

–         durante la discussione del bilancio previsionale 2007 è stato approvato un ordine del giorno (nr. 45 del 02/02/2007) che dà mandato al sindaco e alla giunta di inserire l’elenco informatizzato sulla rete civica, aggiornato in tempo reale, in merito all’intera attività dei consulenti esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato).

 

–         l’art.85 della legge finanziaria 2008 dello Stato cita testualmente: i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.


interroga il Sindaco

–         sul perché l’albo dei professionisti e consulenti non è ancora disponibile sul sito del Comune di Roma.

INTERROGAZIONE NUMERO 6

Visto che
–          il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ” all’articolo 80 cita testualmente: le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(comma così modificato dall’articolo 2-bis legge n. 26 del 2001).

interroga il Sindaco

–         per conoscere i nomi delle aziende che fanno richiesta di rimborso

 

–         per conoscere i nomi dei consiglieri comunali che lavorano con tali aziende

 

–         per sapere a quanto ammonta la spesa annua del comune di Roma per pagare i rimborsi.

 

–         per sapere a quanto ammonta la richiesta di rimborso annuale di ogni singola azienda.