RADICALI ROMA

"Gli incompatibili" di Alessandro Gerardi [da Notizie Radicali]

Questo è il Paese delle centinaia di migliaia di leggi disorganiche e spesso inadeguate e della loro costante e reiterata disapplicazione; perfino gli articoli – ma che dico: interi passaggi – della Costituzione sono spesso tenuti in non cale o tutt’al più considerati risme di carta da brandire contro l’avversario politico di turno o da “interpretare” in modo più o meno lasco nei confronti dei propri “alleati”. Solo per fare un esempio: sono anni che come radicali abbiamo provveduto a denunciare in tutte le sedi (penali, civili e amministrative) il comportamento di quei partiti e/o movimenti politici che in campagna elettorale provvedono sistematicamente a raccogliere le migliaia di firme necessarie alla presentazione delle liste dei propri candidati in modo quantomeno disinvolto, spesso in poche ore e su fogli in bianco e a volte anche grazie alle “sottoscrizioni” di persone che poi si scopre essere decedute o trasferite all’estero. Episodi che oggi come oggi non scandalizzano più nessuno, certo, ché tanto così fan tutti, ma che pure concorrono a falsare il gioco democratico; circostanze che una magistratura all’altezza dei propri compiti avrebbe gioco facile a verificare e perseguire in pochissimo tempo, se solo decidesse di impiegare parte della propria attività in altro che a difendere i propri privilegi di casta e di corporazione. Ma non divaghiamo e veniamo al punto. Alle ultime elezioni regionali in Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania, solo per citare le prime regioni che mi vengono in mente, sono stati eletti alla carica di consigliere regionale alcuni esponenti politici che però al momento della elezione già ricoprivano la carica di deputato della Repubblica italiana. Ora, l’art. 122, 2° comma, della Costituzione stabilisce chiaramente che non si possono ricoprire entrambi i ruoli, o si fa il deputato o si fa il consigliere regionale. La ratio giustificativa della predetta incompatibilità per alcuni risiederebbe nella inconciliabilità tra cariche elettive che richiedono un impegno assorbente; per altri nella esigenza di assicurare una corretta e libera concorrenza elettorale; per altri ancora l’impedimento sarebbe volto a garantire un corretto e imparziale espletamento del mandato (a questa elencazione andrebbe altresì aggiunto che quella tra consigliere regionale e membro del Parlamento rappresenta una commistione innaturale ed impropria tra controllato e controllore, considerati gli ampi poteri di controllo che Governo e Parlamento possono esercitare sulla legislazione regionale). Come che sia, la fattispecie è di una semplicità disarmante e andrebbe risolta in due minuti: la legge infatti prescrive che ad elezione avvenuta il consigliere eletto debba optare per uno dei due incarichi; se non lo fa, il Testo Unico sugli enti locali prevede che debba essere il consiglio regionale interessato od anche il prefetto – in sede di proclamazione degli eletti o un secondo dopo – a contestare al singolo amministratore, in modo tempestivo ed efficace, la non compatibilità appunto tra la carica di consigliere regionale e quella di deputato invitandolo a scegliere uno dei due ruoli entro termini brevissimi e perentori, in caso contrario lo si dichiara automaticamente decaduto dal ruolo di consigliere regionale (ruolo ricoperto per ultimo, dal punto di vista cronologico) con immediata cessazione dalle relative funzioni. Ebbene, nulla di tutto questo è stato fatto; nel caso in questione viceversa i predetti filtri amministrativi sono completamente saltati al punto che a più di tre mesi dalle elezioni regionali tanto l’On. Agostino Ghiglia in Piemonte, quanto gli onorevoli Rodolfo Gigli nel Lazio, Alessandro Cè in Lombardia e Italo Bocchino in Campania continuano a mantenere il loro bel doppio incarico di consigliere regionale e di deputato, ciò che rappresenta l’ennesimo cedimento sull’osservanza delle leggi vigenti, costituzionali ed elettorali.

Stando così le cose, tenuto conto della latitanza dei rispettivi consigli regionali e considerato che non si può denunciare una situazione di illegalità inaccettabile e conviverci in eterno, come radicali abbiamo deciso di promuovere – a Torino, Milano e Roma (ma presto dovrebbe aggiungersi anche Napoli) – un’azione popolare volta proprio a rimuovere le predette situazioni di incompatibilità così come imposto dalla Carta Costituzionale. Quella della azione popolare altro non è se non una contestazione formale che in base all’art. 82 DPR 570/1960 i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Regione possono muovere in qualsiasi momento all’amministratore che versa appunto in una di quelle situazioni di ineleggibilità previste dalla legge. Con il che s’è riusciti perlomeno ad ottenere un primo importante risultato: a Roma, ad es., grazie all’azione popolare promossa dall’Associazione guidata da Diego Sabatinelli e Massimiliano Iervolino – in conseguenza della quale, ricordo, pochi giorni fa è stato depositato presso il Tribunale un ricorso sottoscritto, oltre che da questi ultimi, anche dai radicali Gianclaudio Morini, Oreste Laspro, Felice Nunziata e Alessandra Pinna – il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza di discussione della causa per il 21 ottobre, ma già prima di quella data l’on. Rodolfo Gigli si vedrà “costretto” (entro il termine perentorio di dieci giorni dall’avvenuta notifica del ricorso) ad optare per uno dei due incarichi così come imposto dall’art. 7 della L. 154/81; dico “costretto” perché, se non sarà lui a farlo, sarà il Tribunale a scegliere al posto suo, dichiarandolo automaticamente decaduto dalla carica di consigliere regionale (probabilmente invece Gigli sceglierà di abbandonare il Parlamento, come da dichiarazione rilasciata all’Unità la settimana scorsa). Il tempo della flagranza contra legem è dunque finito: con l’azione popolare abbiamo fissato in modo ultimativo e certo il giorno entro cui l’esponente politico laziale compirà quello che è suo dovere costituzionale compiere. Non è questione di lana caprina; come per il plenum della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale, la presente vicenda degli incompatibili riguarda infatti la regolare composizione ed il corretto funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale ed attiene al rapporto esistente tra la Costituzione e le leggi scritte da un lato, e la Costituzione e le leggi materiali dall’altro, ovvero al problema di una Carta costituzionale sempre più ridotta a Costituzione di carta.