Esentati dal pagamento i proprietari di case affittate a famiglie con sfratto sospeso (ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, senza un’altra abitazione e in condizioni economiche particolarmente gravi). Per usufruire dell’esenzione, la richiesta deve essere fatta al Comune entro il 30 giugno 2007; se si manda un’e-mail, entro il 31 ottobre 2007.
Inoltre, i proprietari che entro il 31 ottobre 2006 presenteranno agli sportelli dell’Agenzia del Territorio il Docfa – Documento Catasto Fabbricato – con le modifiche avvenute (variazioni edilizie, cambi d’uso, case non dichiarate al catasto) avranno diritto a versare, entro 30 giorni dalla domanda, il 50% dell’Ici non pagata negli anni a partire dal 2001. Nel caso in cui l’importo superi i 1.000 euro, potranno anche scegliere di versare il contributo in quattro rate trimestrali. I professionisti abilitati possono presentare la domanda anche via Internet. Ulteriori agevolazioni del 60% e del 90% sono previste per chi, pur possedendo un’abitazione, versa in situazioni socio-economiche particolarmente svantaggiate. Chi, invece, non presenterà questa comunicazione nei tempi e con le modalità prescritte, pagherà l’Ici per intero, compresi interessi e sanzioni.
Infine, nel caso di avvenuta separazione, il Comune ha deciso che l’Ici debba essere pagata dal proprietario dell’immobile e non dal coniuge assegnatario, recependo in questo modo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 settembre 2005.