RADICALI ROMA

Statuto

Atto costitutivo dellassociazione Radicaliroma”

Noi sottoscritti, riuniti a Roma, nel salone del Partito Radicale, in via di Torre Argentina 76, in data

19/09/2002, animati dalla comune volontà di sostenere le iniziative del Partito Radicale

Transnazionale, di Radicali Italiani e delle associazioni federate al Partito, ci costituiamo in

associazione per l’iniziativa radicale, denominata “Radicaliroma”, con sede in Roma, in via di Torre Argentina 76.

L’associazione si propone di potenziare, coordinare e promuovere le iniziative degli iscritti, dei

simpatizzanti e dei militanti radicali presenti nel territorio romano.

STATUTO

(risultante dopo gli emendamenti approvati nellassemblea del 16 e 17 dicembre 2017)

Art. 1 – Gli iscritti

1. Chiunque può iscriversi all’associazione e divenirne membro alle seguenti condizioni:

• sottoscrizione dell’atto costitutivo e accettazione delle presenti norme;

• versamento della quota di iscrizione all’associazione.

2. L’iscrizione ha validità fino alla data di svolgimento dell’Assemblea annuale di cui al

successivo art. 3 comma 5.

3. Gli elenchi degli iscritti dell’associazione sono pubblici.

Art. 2 – Gli organi

1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Segretario, il

Tesoriere e la Direzione.

2. Il mandato degli organi elettivi è rinnovato dall’assemblea: ordinaria o straordinaria.

Art. 3 – LAssemblea degli iscritti

1. L’Assemblea degli iscritti stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale

dell’Associazione approvando la mozione generale. E ’costituita da tutti gli iscritti in regola

con le condizioni dell’art.1.

2. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all’ordine del giorno, se sottoscritto da

almeno un decimo degli iscritti presenti. L’emendamento va presentato in forma scritta al

Segretario, prima che si dia lettura dell’ordine del giorno proposto, e viene messo ai voti

secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 4.

3. L’Assemblea degli iscritti, sentite la relazione delle attività dell’Associazione ed il bilancio,

presentati dal Segretario e dal Tesoriere uscenti, procede alla loro approvazione, elegge il

Presidente, il Segretario e il Tesoriere; delibera, su proposta del Tesoriere, la quota di

iscrizione all’Associazione.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti

validamente espressi.5. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e, a partire dal 2008,

all’interno del periodo che va dal 15 novembre al 31 dicembre: si tiene in forma pubblica ed

è convocata dal Segretario mediante: l’invio di sms o lettera (o telefonata in mancanza di

numero cellulare) a tutti gli iscritti; la pubblicazione dell’ordine del giorno sulla mailing list e

sul sito web ufficiale dell’associazione almeno due settimane prima dell’adunanza.

6. L’assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario e/o

del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti da almeno due

mesi all’Associazione in regola con le quote di adesione, mediante l’invio dell’ordine del

giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può

essere modificato.

7. Ciascun iscritto può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente

dell’Assemblea, se sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti presenti. La mozione va

presentata in forma scritta al Tesoriere, deve contenere il nome del nuovo Presidente

dell’assemblea e viene messa ai voti secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 4.

8. Tutti i diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati per via telematica, sulla

base del regolamento adottato dall’Assemblea.

Art. 3bis – Il Presidente

1. Il Presidente dell’Associazione vigila sull’osservanza dello Statuto; presiede l’Assemblea

annuale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea straordinaria quando lo

richiedano un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con le quote

d’adesione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea annuale

e l’Assemblea straordinaria vengono presiedute dalla persona che viene designata dalla

maggioranza degli iscritti presenti all’apertura dei lavori.

Art. 3ter – Giunta di Presidenza

1. Il Presidente, d’intesa con il Segretario, può dotarsi di una giunta composta da non più di 3

membri.

2. I componenti della giunta sono invitati alle riunioni di direzione.

Art. 4 – Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile politico dell’associazione, di cui ha la rappresentanza legale.

2. Il Segretario è tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno

successivo all’elezione, ovvero entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del

Congresso annuale di Radicali Italiani qualora esso sia successivo all’Assemblea annuale di

Radicali Roma, pena la sua decadenza.

Art. 5 – Il Tesoriere1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria

dell’associazione; presenta all’Assemblea degli iscritti il bilancio, condivide la responsabilità

politica con il Segretario, convoca l’Assemblea degli iscritti nel caso in cui il Segretario sia

impossibilitato o inadempiente, collabora con il Segretario alla stesura dell’ordine del giorno.

2. Il Tesoriere è tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno successivo

alla sua elezione, ovvero entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del Congresso

annuale di Radicali Italiani qualora esso sia successivo all’Assemblea annuale di Radicali

Roma, pena la sua decadenza.

Art. 5bis – Giunta di tesoreria

1. Il Tesoriere, d’intesa con il Segretario, può dotarsi di una giunta composta da non più di 5

membri.

2. I componenti della giunta sono invitati alle riunioni della Direzione.

Art. 6 – Modalità di elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere

1. Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ogni iscritto dispone di un voto.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente

espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà

immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che

nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età.

Art. 6bis – Decadenza e dimissioni

1. In caso di decadenza del Segretario o del Tesoriere, a norma dei precedenti artt. 4 comma

1 e 5 comma 2, ovvero di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere e/o del Presidente, il

Segretario, o in mancanza il Tesoriere, dovrà convocare entro quindici giorni un’Assemblea

straordinaria per procedere a nuove elezioni.

Art. 6ter – La Direzione

1. La Direzione è composta dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da non oltre dieci

membri nominati dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, entro il decimo giorno successivo

all’Assemblea annuale in cui sono state elette le cariche.

1-bis. Qualora nella Direzione, a norma del precedente comma 1, venga designato un

numero di membri inferiori a dieci, tale numero può essere successivamente integrato fino

al predetto limite con successive nomine del Segretario, d’intesa con il Tesoriere.

2. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella

gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione.

3. Qualora il Segretario e/o il Tesoriere vengano eletti con Assemblea straordinaria a seguito

di decadenza o dimissioni di uno dei due o di entrambi, entro il decimo giorno successivo a

tale Assemblea il Segretario, d’intesa con il Tesoriere, dovrà procedere alla nomina di una

nuova Direzione, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis.4. La Direzione si riunisce su convocazione del Segretario, quando quest’ultimo lo ritenga

necessario, e comunque almeno una volta al mese: qualora il Segretario ometta la

convocazione entro il predetto termine, provvede il Tesoriere, ed in caso di sua inerzia il

Presidente.

Art. 7 – Il Rappresentante dellAssociazione in Comitato

1. Il segretario dell’associazione è rappresentante dell’associazione stessa presso il Comitato

nazionale di Radicali Italiani quando sono raggiunti i requisiti previsti dallo Statuto di Radicali

Italiani.

2. In caso di incompatibilità del segretario con la carica di membro del comitato ovvero in caso

di impossibilità o di opportunità politiche valutate dello stesso, il segretario indica di volta in

volta quale rappresentante dell’associazione, in seno al Comitato nazionale, un membro

dell’associazione fra quelli iscritti per l’anno in corso sia a RadicaliRoma che a Radicali

Italiani.

Art.8 – Rapporti con Radicali Italiani

1. I rapporti di associazione con Radicali Italiani sono regolati dallo Statuto di Radicali Italiani.

Art.9 – Competizioni Elettorali

1. L’Associazione non può presentarsi come soggetto politico a competizioni elettorali.

Art. 10 – Procedure di modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli iscritti, alla presenza

di almeno un quarto degli iscritti, e con votazione a maggioranza dei presenti.

2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno

dell’Assemblea ordinaria.

3. L’assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure

di cui all’art. 3 comma 6 del presente Statuto.