Atto costitutivo dell’associazione “Radicaliroma”
Noi sottoscritti, riuniti a Roma, nel salone del Partito Radicale, in via di Torre Argentina 76, in data
19/09/2002, animati dalla comune volontà di sostenere le iniziative del Partito Radicale
Transnazionale, di Radicali Italiani e delle associazioni federate al Partito, ci costituiamo in
associazione per l’iniziativa radicale, denominata “Radicaliroma”, con sede in Roma, in via di Torre Argentina 76.
L’associazione si propone di potenziare, coordinare e promuovere le iniziative degli iscritti, dei
simpatizzanti e dei militanti radicali presenti nel territorio romano.
STATUTO
(risultante dopo gli emendamenti approvati nell’ assemblea del 16 e 17 dicembre 2017)
Art. 1 – Gli iscritti
1. Chiunque può iscriversi all’associazione e divenirne membro alle seguenti condizioni:
• sottoscrizione dell’atto costitutivo e accettazione delle presenti norme;
• versamento della quota di iscrizione all’associazione.
2. L’iscrizione ha validità fino alla data di svolgimento dell’Assemblea annuale di cui al
successivo art. 3 comma 5.
3. Gli elenchi degli iscritti dell’associazione sono pubblici.
Art. 2 – Gli organi
1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Segretario, il
Tesoriere e la Direzione.
2. Il mandato degli organi elettivi è rinnovato dall’assemblea: ordinaria o straordinaria.
Art. 3 – L’Assemblea degli iscritti
1. L’Assemblea degli iscritti stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale
dell’Associazione approvando la mozione generale. E ’costituita da tutti gli iscritti in regola
con le condizioni dell’art.1.
2. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all’ordine del giorno, se sottoscritto da
almeno un decimo degli iscritti presenti. L’emendamento va presentato in forma scritta al
Segretario, prima che si dia lettura dell’ordine del giorno proposto, e viene messo ai voti
secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 4.
3. L’Assemblea degli iscritti, sentite la relazione delle attività dell’Associazione ed il bilancio,
presentati dal Segretario e dal Tesoriere uscenti, procede alla loro approvazione, elegge il
Presidente, il Segretario e il Tesoriere; delibera, su proposta del Tesoriere, la quota di
iscrizione all’Associazione.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti
validamente espressi.5. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e, a partire dal 2008,
all’interno del periodo che va dal 15 novembre al 31 dicembre: si tiene in forma pubblica ed
è convocata dal Segretario mediante: l’invio di sms o lettera (o telefonata in mancanza di
numero cellulare) a tutti gli iscritti; la pubblicazione dell’ordine del giorno sulla mailing list e
sul sito web ufficiale dell’associazione almeno due settimane prima dell’adunanza.
6. L’assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario e/o
del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti da almeno due
mesi all’Associazione in regola con le quote di adesione, mediante l’invio dell’ordine del
giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può
essere modificato.
7. Ciascun iscritto può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
dell’Assemblea, se sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti presenti. La mozione va
presentata in forma scritta al Tesoriere, deve contenere il nome del nuovo Presidente
dell’assemblea e viene messa ai voti secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 4.
8. Tutti i diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati per via telematica, sulla
base del regolamento adottato dall’Assemblea.
Art. 3bis – Il Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione vigila sull’osservanza dello Statuto; presiede l’Assemblea
annuale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea straordinaria quando lo
richiedano un terzo degli iscritti da almeno due mesi all’Associazione in regola con le quote
d’adesione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea annuale
e l’Assemblea straordinaria vengono presiedute dalla persona che viene designata dalla
maggioranza degli iscritti presenti all’apertura dei lavori.
Art. 3ter – Giunta di Presidenza
1. Il Presidente, d’intesa con il Segretario, può dotarsi di una giunta composta da non più di 3
membri.
2. I componenti della giunta sono invitati alle riunioni di direzione.
Art. 4 – Il Segretario
1. Il Segretario è il responsabile politico dell’associazione, di cui ha la rappresentanza legale.
2. Il Segretario è tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno
successivo all’elezione, ovvero entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del
Congresso annuale di Radicali Italiani qualora esso sia successivo all’Assemblea annuale di
Radicali Roma, pena la sua decadenza.
Art. 5 – Il Tesoriere1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria
dell’associazione; presenta all’Assemblea degli iscritti il bilancio, condivide la responsabilità
politica con il Segretario, convoca l’Assemblea degli iscritti nel caso in cui il Segretario sia
impossibilitato o inadempiente, collabora con il Segretario alla stesura dell’ordine del giorno.
2. Il Tesoriere è tenuto ad iscriversi a Radicali Italiani entro il quattordicesimo giorno successivo
alla sua elezione, ovvero entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del Congresso
annuale di Radicali Italiani qualora esso sia successivo all’Assemblea annuale di Radicali
Roma, pena la sua decadenza.
Art. 5bis – Giunta di tesoreria
1. Il Tesoriere, d’intesa con il Segretario, può dotarsi di una giunta composta da non più di 5
membri.
2. I componenti della giunta sono invitati alle riunioni della Direzione.
Art. 6 – Modalità di elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
1. Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ogni iscritto dispone di un voto.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà
immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che
nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età.
Art. 6bis – Decadenza e dimissioni
1. In caso di decadenza del Segretario o del Tesoriere, a norma dei precedenti artt. 4 comma
1 e 5 comma 2, ovvero di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere e/o del Presidente, il
Segretario, o in mancanza il Tesoriere, dovrà convocare entro quindici giorni un’Assemblea
straordinaria per procedere a nuove elezioni.
Art. 6ter – La Direzione
1. La Direzione è composta dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da non oltre dieci
membri nominati dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, entro il decimo giorno successivo
all’Assemblea annuale in cui sono state elette le cariche.
1-bis. Qualora nella Direzione, a norma del precedente comma 1, venga designato un
numero di membri inferiori a dieci, tale numero può essere successivamente integrato fino
al predetto limite con successive nomine del Segretario, d’intesa con il Tesoriere.
2. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella
gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione.
3. Qualora il Segretario e/o il Tesoriere vengano eletti con Assemblea straordinaria a seguito
di decadenza o dimissioni di uno dei due o di entrambi, entro il decimo giorno successivo a
tale Assemblea il Segretario, d’intesa con il Tesoriere, dovrà procedere alla nomina di una
nuova Direzione, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis.4. La Direzione si riunisce su convocazione del Segretario, quando quest’ultimo lo ritenga
necessario, e comunque almeno una volta al mese: qualora il Segretario ometta la
convocazione entro il predetto termine, provvede il Tesoriere, ed in caso di sua inerzia il
Presidente.
Art. 7 – Il Rappresentante dell’Associazione in Comitato
1. Il segretario dell’associazione è rappresentante dell’associazione stessa presso il Comitato
nazionale di Radicali Italiani quando sono raggiunti i requisiti previsti dallo Statuto di Radicali
Italiani.
2. In caso di incompatibilità del segretario con la carica di membro del comitato ovvero in caso
di impossibilità o di opportunità politiche valutate dello stesso, il segretario indica di volta in
volta quale rappresentante dell’associazione, in seno al Comitato nazionale, un membro
dell’associazione fra quelli iscritti per l’anno in corso sia a RadicaliRoma che a Radicali
Italiani.
Art.8 – Rapporti con Radicali Italiani
1. I rapporti di associazione con Radicali Italiani sono regolati dallo Statuto di Radicali Italiani.
Art.9 – Competizioni Elettorali
1. L’Associazione non può presentarsi come soggetto politico a competizioni elettorali.
Art. 10 – Procedure di modifiche allo Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli iscritti, alla presenza
di almeno un quarto degli iscritti, e con votazione a maggioranza dei presenti.
2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria.
3. L’assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure
di cui all’art. 3 comma 6 del presente Statuto.