RADICALI ROMA

La nostra richiesta di informazioni e la (non) risposta del Comune di Roma

Il 15 aprile scorso il segretario di Radicali Roma ha chiesto all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Roma di prendere visione dei dati relativi alla situazione patrimoniale, alla dichiarazione dei redditi e alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, e delle cariche direttive di società partecipate o finanziate dall’ente comunale.

La richiesta e’ stata avanzata ai sensi della legge n 441/82 sulla pubblicità dei dati relativi a cariche e elettive e direttive, nonché in base allo statuto del Comune di Roma che prescrive che quei dati siano “liberamente consultabili da chiunque”(art. 17, comma 6) e al regolamento del Consiglio Comunale (art. 14).Essendoci stato negato l’accesso a vista poiche’ gli uffici hanno dichiarato di non essere in grado di fornire la documentazione richiesta, in data 23 aprile e’ stata depositata, presso l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n 241/1990

Di seguito, la risposta del Presidente del Consiglio Comunale On. Pomarici datata 24 maggio 2010

Oggetto: accesso agli atti

Con riferimento alla Sua domanda, pervenuta a questa Presidenza il 18 maggio 2010 e protocollata presso gli Uffici del Consiglio Comunale con prot. n. 3427 del 23/10/2010 [sic], si rappresenta che è stata data disposizione agli uffici affinchè alla luce di quanto disposto dalla Deliberazione n. 113 adottata dal Consiglio Comunale l’11 dicembre 2009, si dia sollecito riscontro alla Sua formale richiesta di accesso agli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali delle consigliere e dei consiglieri del Consiglio Comunale, ex art. 17 dello Statuto del Consiglio del Comune di Roma e art. 14 del Regolamento Comunale.

Sarà cura della scrivente Presidenza darLe tempestiva comunicazione del giorno e delle modalità per il ritiro di copia della documentazione richiesta.

il Presidente

On. Marco Pomarici

Di seguito la nostra risposta protocollata in data 27 maggio 2010

Al Presidente del Consiglio Comunale di Roma
On. Marco POMARICI
Al Direttore dell’Ufficio del Consiglio comunale
Dott. Antonello MORI

Oggetto: istanza di accesso agli atti del 23 aprile 2010 prot. 3427

Onorevole Presidente,
con riferimento alla Sua nota del 24 maggio 2010, prot. 467, faccio presente quanto segue.
La legge n. 441 del 5 luglio 1982 e lo statuto del comune di Roma prevedono il diritto dei cittadini di accedere ai dati relativi alla situazione patrimoniale, alla dichiarazione dei redditi e alle spese elettorali sostenute dai titolari di cariche elettive compresi i consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La normativa disciplina altresì la pubblicità di tali atti e indica la facile accessibilità da parte dei cittadini.
Al contrario, prendo atto che tale previsione non è ottemperata dal Comune di Roma.
Infatti, quando in  data 15 aprile 2010 mi sono presentato presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e ho chiesto di poter prendere visione dei suddetti atti, che in base allo statuto del comune di Roma “sono liberamente consultabili da chiunque” (art. 17 comma 6), ciò non è stato possibile perchè mi è stato negato l’accesso a vista poichè gli uffici hanno dichiarato di non essere in grado di fornire la documentazione richiesta.
Ho quindi proceduto a inoltrare richiesta scritta di accesso agli atti e ad oggi, dopo trentaquattro giorni dalla protocollazione di tale richiesta, prendo atto che gli uffici del Consiglio non sono ancora in grado di consentirmi l’accesso garantito dalla legge.
È evidente che una tale difficoltà rende oggettivamente eluso il diritto previsto dalla legge visto che qualsiasi cittadino avrebbe rinunciato per la mancata facilità nell’accesso.
Rilevo che nella nota citata in premessa non sia stato indicato, come previsto dalle legge 241/90, il responsabile del procedimento relativo alla mia istanza di accesso agli atti, del cui nominativo con la presente avanzo formale richiesta, unitamente all’indicazione dei dirigenti responsabili preposti alla redazione del bollettino prescritto dall’art. 9 e 11 della legge 441/82.
Faccio inoltre presente che, ai sensi dell’art. 12 della medesima legge n. 441/1982, che estende l’applicazione di alcune disposizioni relative alla pubblicità dei dati patrimoniali e delle dichiarazioni dei redditi ai titolari di determinate cariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, di società e di enti privati partecipati oppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonome dello Stato e di talune aziende speciali in ambito comunale), tale bollettino, secondo la previsione di legge, contiene anche questi dati in modo da facilitarne la consultazione contestualmente a quella relativa alle cariche elettive.
Resto quindi in attesa di conoscere, ad horas, luogo e ora dell’accesso agli atti, che ribadisco avere ad oggetto la documentazione in possesso dell’Amministrazione come prescritto nell’art. 2 legge 441/82, e richiamato dallo statuto comunale, con particolare riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e per l’anno 2008 anche per quanto concerne le dichiarazioni sulle “variazioni della situazione patrimoniale” dei consiglieri uscenti.
Specifico, altresì, che qualora non siano disponibili i dati relativi a tutte le consigliere e i consiglieri, perché carenti le informazioni, tale circostanza non deve in alcun modo ritardare l’accesso alle informazioni comunque in vostro possesso.
In caso di ulteriori ritardi o accessi non conformi a quanto previsto dalla legge sarò costretto a adire le vie giudiziarie, facendo carico alla amministrazione delle spese che dovrò sostenere anche al fine di rivalersi sui singoli responsabili.

Riccardo Magi