RADICALI ROMA

Legge di Iniziativa popolare per legalizzazione della Cannabis

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NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE LEGALE DELLA PRODUZIONE, CONSUMO E COMMERCIO DELLA CANNABIS E SUOI DERIVATI
Art. 1.
(Regolamentazione della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati).
1. All’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente “Uso personale e uso terapeutico”.
2. Prima del comma 2 dell’art. 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall’articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente”.
Art. 2.
(Regolamentazione della coltivazione, della trasformazione e della vendita della cannabis).
1. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3%, nel caso di coltivazione all’aperto avviene nel rispetto dei princìpi dell’attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010.
2. L’obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell’attività agricoltura biologica non vige nel caso di coltivazione al chiuso e nel caso di coltivazione per uso personale.
3. La coltivazione, la trasformazione, il possesso e la vendita della cannabis sono regolamentate dalle disposizioni della presente legge nelle forme e alle condizioni ivi previste.
Art. 3.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)
1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare liberamente in forma individuale, senza bisogno di autorizzazione, sino a 5 piante femmina di cannabis. Il produttore può detenere le piante e il prodotto da esse ottenuto per uso personale. Il coltivatore non può svolgere con la cannabis così prodotta e detenuta e con i suoi derivati, attività di lucro.
2. Nel caso si intenda coltivare un numero di piante comprese tra 6 e 10 il coltivatore deve inviare la comunicazione prevista al successivo articolo 4.
Art. 4
(Istituzione del registro delle autorizzazioni per la coltivazione di cannabis a uso personale)
1. Presso l’ufficio dell’assessorato regionale competente in agricoltura è istituito il Registro dei coltivatori individuali e in forma associata di cannabis per uso personale, che deve garantire in modo particolare il pieno e completo diritto alla riservatezza dei dati relativi ai coltivatori.
2. Le modalità di istituzione del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) esenzione dall’iscrizione, per i coltivatori che intendono coltivare un numero di piante di cannabis femmina non superiore a 5, con il divieto per le autorità amministrative di frapporre ostacoli alla piena liberalizzazione richiedendo qualunque comunicazione, preventiva o successiva;
b) obbligo, per chi intenda coltivare un numero di piante di cannabis femmina compreso tra 6 e 10, di inviare la comunicazione contenente la richiesta di iscrizione nel Registro secondo i modi e le forme previste dal decreto; nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, l’amministrazione non risponda con diniego scritto e motivato in base alle norme contenute nella presente legge, l’autorizzazione è rilasciata per silenzio assenso e trascritta nel Registro di cui al comma 1;
c) divieto di coltivazione di un numero di piante di cannabis femmina superiore a dieci, prevedendo l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 5.
(Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis)
1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare legalmente in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, piante di cannabis femmina. Nel caso in cui la coltivazione avvenga all’aperto essa deve essere effettuata esclusivamente in base ai principi dell’attività agricola biologica. Le associazioni hanno lo scopo esclusivo della coltivazione di cannabis, la detenzione e l’uso dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono composte di un numero massimo di 100 associati. La cannabis e i suoi derivati
non possono essere venduti ottenendo un prezzo in denaro o ceduta in cambio di altre e diverse utilità.
3. All’atto della costituzione di un’associazione avente il fine di coltivare cannabis per uso personale, il legale rappresentante deve comunicare la volontà di coltivare cannabis all’ufficio dell’assessorato regionale competente in agricoltura.
4. Il numero di piante di cannabis coltivabili da ciascuna associazione autorizzata è pari a 5 piante femmina per ciascun associato.
Art. 6.
(Coltivazione di cannabis a fini commerciali)

1. La coltivazione di cannabis a fini commerciali può
essere effettuata esclusivamente da maggiorenni, secondo le modalità disciplinate dal decreto di cui all’articolo 7. In ogni caso, al coltivatore di cannabis è prescritto l’obbligo di comunicazione della data di inizio della coltivazione, del nome delle varietà di cannabis utilizzate e della quantità di seme utilizzata per ettaro.
2. Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all’aperto relative al rispetto dei principi sull’attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis. Il prodotto sarà confiscato e verrà distrutto dalle autorità competenti.
Art. 7.
(Commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. Il commercio all’ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati é legale.
2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, nel rispetto delle previsioni della presente legge, i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, i controlli, le
caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio.
3. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l’avvertimento che “un consumo non consapevole può danneggiare la salute”.
Art. 8.

(Attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati in zone individuate dagli enti locali)
1. Gli enti locali, di concerto con l’amministrazione centrale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4 e 7, individuano luoghi nei quali è consentito l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. I luoghi non possono essere individuati in prossimità di edifici scolastici;
Art. 9
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la semplificazione del regime di prescrizione, distribuzione e dispensazione dei medicinali a base di cannabis)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione medicinale»;
b) all’articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;
c) all’articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per
quantità terapeutiche di medicinali contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
d) all’articolo 43:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;
2) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari».
Art. 10.
(Divieto di propaganda pubblicitaria)
1. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati.
2. Ai fini di cui al comma 1, non costituiscono propaganda pubblicitaria le opere dell’ingegno destinata alla pubblicità, disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
Art 11
(Controlli)
1. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.
Art. 12
(Relazione in Parlamento)
1. Entro il mese di gennaio, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.
Art. 13
(Imposizione fiscale applicata alla cannabis e ai suoi derivati)

1. La cannabis e i suoi derivati sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell’articolo 39-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per l’applicazione dell’accisa e delle relative sanzioni.
Art. 14
(Destinazione delle risorse finanziarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente legge e dell’imposizione fiscale derivante dalla vendita legale di cannabis sono destinati:
a) nella misura del 10% per finanziamenti di campagne informative, volte al consumo consapevole di sostanze psicotrope come indicate nelle seguenti tre convenzioni internazionali: Convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961; Convenzione sulle Sostanze psicotrope del 1971; la Convenzione contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotrope del 1988. Sono oggetto prioritario di tali finanziamenti i programmi terapeutici e riabilitativi per persone afflitte da tossicodipendenze, ludopatie e per il loro reinserimento sociale;
b) nella misura del 15% per finanziamenti di attività di previdenza sociale;
c) nella misura del 15% per finanziamenti di attività di assistenza sociale;
d) nella misura del 20% per la riduzione delle imposte sul lavoro e impresa e per il finanziamento di incentivi all’occupazione;
e) nella misura del 30% per finanziamenti di investimenti produttivi;
g) nella misura del 10% per la riduzione del debito pubblico.
2. Il vincolo di destinazione dei fondi utilizzati deve essere oggetto di specifica trattazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri all’atto della Relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 12.
Art. 15
(Sanzioni)
1.In caso di violazione delle norme relative agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 della presente legge si applica, ove non previsto diversamente, una sanzione amministrativa non superiore a 5.000 € in ragione della gravità della
violazione e dell’eventuale reiterazione della stessa.
2.Le sanzioni prevista dall’articolo 73 del testo unico, non si applicano in relazione alla coltivazione, cessione, detenzione e vendita di cannabis effettuate
nell’osservanza delle disposizioni della presente legge.
Articolo 16
(Abrogazioni e coordinamenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di adeguamento della disciplina della tossicodipendenza ai contenuti della presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
. a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni, anche di rango regolamentare, in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
. b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia; indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; in relazione alla classificazione della cannabis prevista ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), n. 1) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni l’applicazione delle disciplina speciale contenuta nella presente legge.
2. Sono in ogni caso dichiarati abrogati: gli articoli 75, 75- bis e 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.
Art. 17
(Norme transitorie)
Per effetto della depenalizzazione introdotta con la presente legge, cessano l’esecuzione e gli effetti penali delle condanne irrogate ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in ordine alle ipotesi di coltivazione, cessione, vendita e detenzione di cannabis.
Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 60° giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.