RADICALI ROMA

L’on. Gigli si dimette, vittoria Radicali Roma

  L’on. Gigli, nell’intervista rilasciata sul sito tusciaweb.it in cui annuncia le sue dimissioni, continua a confermare il proprio disinteresse per la legge dichiarando:
“Mi sono andato a guardare la legislazione che riguarda le incompatibilità. E’ una cosa che mi diverte andare a controllare le regole. E va detto che non è affatto vero che le dimissioni vadano date dieci giorni dopo l’elezione. La tempistica è diversa. Prima le due istituzioni coinvolte dovrebbero attivare le proprie procedure, intimando al soggetto interessato di dimettersi da una delle due cariche. A quel punto sarebbe possibile l’azione popolare. Ma qui stiamo in una situazione in cui né la Camera né la Regione hanno fatto nulla. E quindi neppure l’azione popolare può, a mio parere, avere una sua validità, in base alla normativa. In ogni caso i famosi dieci giorni partono da quando l’azione popolare viene notificata. Ed a me è stata notificata solo l’8 settembre. Ripeto, in ogni caso non mi sembra, che in base alla normativa, l’azione popolare possa essere valida”.
Peccato che l’art. 6, comma 4, della legge 154 del 23 aprile 1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) recita: “La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità”.
L’onorevole, inoltre, dovrebbe fare i conti con le sentenze della Corte Costituzionale n.357/’96 e n.235/’89 per le quali non corrisponde a verità che l‘azione popolare si può fare solo dopo che le Giunte delle Elezioni di Camera e Consiglio regionale hanno esaminato il caso.

Disposti a tutto pur di giustificare un chiaro disinteresse per la Costituzione