RADICALI ROMA

PILLOLA DEL GIORNO DOPO//L’ASSOCIAZIONE RADICALIROMA DENUNCIA UN ALTRO CASO DI MEDICI OBIETTORI DI COSCIENZA

ATTO DI DENUNCIA/QUERELA
 
La sottoscritta……. , presso lo studio dell’avv. Alessandro Gerardi, in forza di nomina in calce al presente atto
e s p o n e
1.     Sabato 3 giugno 2006, verso le ore 17 circa, l’odierna querelante, avendo avuto un rapporto sessuale non protetto ed avendo quindi urgente bisogno di poter usufruire, perché ancora in tempo, della contraccezione d’emergenza onde evitare i rischi di una eventuale gravidanza indesiderata, si recava, insieme al suo attuale compagno, dapprima presso il Consultorio Familiare di Via dei Lincei, che però era chiuso dal momento che la predetta struttura non è operativa nel fine settimana; quindi presso il Pronto Soccorso ginecologico del Policlinico Sant’Eugenio sito in Roma, Piazzale dell’Umanesimo n. 10, e ciò al fine di farsi prescrivere dal medico di turno la c.d. “pillola del giorno dopo”.
2.    Le tre infermiere presenti in quel momento, appresa la richiesta della paziente, le rispondevano che: a) l’unico ginecologo di turno in quel momento non era presente; b) e che comunque, anche qualora fosse stato presente, non le avrebbe mai potuto prescrivere quel tipo di farmaco causa obiezione di coscienza.
3.    Di fronte all’insistenza dell’odierna denunciante, in quel frangente comprensibilmente agitata e preoccupata perché consapevole del fatto che il ritardo nell’assunzione del predetto farmaco avrebbe potuto provocarle una gravidanza indesiderata, le tre infermiere e altro personale medico sanitario nel frattempo accorso, replicavano in modo alquanto sbrigativo e superficiale con frasi del tipo: “Guarda che hai tempo tre giorni, non c’è fretta”; “Fatti il giro degli ospedali finché non ne trovi uno che te la prescrive…forse al San Giovanni te la danno…ma non sono sicura…anche lì sono cattolici”; “Tranquilla, tanto mica ti succede niente”; con ciò evidentemente non sapendo e/o ignorando che la tempestività è l’aspetto principale nell’assunzione della c.d. “pillola del giorno dopo” e che la distanza trascorsa tra il rapporto a rischio e la somministrazione della contraccezione raddoppia ogni 12 ore il rischio di un concepimento indesiderato.
4.     Senza avere ottenuto alcun documento della prestazione, in uno stato di sempre più comprensibile e forte preoccupazione, la Sig.ra …. decideva dunque di recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico Tor Vergata, sita in Via Oxford, dove, alle ore 19,10 circa, riusciva finalmente ad ottenere, previa visita generale, la prescrizione del predetto farmaco.
5.     Come è noto, in Italia, circa cinque anni fa, è stato dato il via alla commercializzazione di due preparati, distribuiti con i nomi di Levonelle e Norlevo, che contengono una dose costituita da due compresse di Levonorgestrel (LNG), per la cui assunzione è in ogni caso necessario il previo rilascio di una ricetta nominativa non ripetibile.
6.     Come già ricordato, la tempestività è l’aspetto principale nell’assunzione della pillola del giorno dopo: il farmaco in questione (due compresse a distanza di 12 ore una dall’altra) va infatti assunto entro e non oltre le 72 ore successive ad un rapporto non protetto, pena la sua perdita di efficacia. In pratica la distanza di tempo trascorsa tra il rapporto a rischio e la somministrazione della contraccezione, raddoppia ogni 12 ore il rischio di un concepimento indesiderato.
7.     Date le sue caratteristiche, dunque, il personale sanitario richiesto è tenuto a considerare il predetto farmaco una prescrizione d’urgenza, il cui rilascio è dovuto in assenza di qualsivoglia possibilità di diagnosi (non sono previste, tanto per dire, né visita vaginale né ecografia per via vaginale); la pillola del giorno dopo rientra infatti nella “Classe 1” dell’OMS, cioè senza restrizioni d’uso, di tal che dovere del personale medico è proprio quello di ottemperare con sollecitudine – in base alla dizione “d’emergenza” – alle richieste delle pazienti.
8.     Al contrario, i medici del Policlinico Sant’Eugenio, interpellati dall’odierna querelante sabato 6 giugno, si sono rifiutati di fornire la prescrizione richiesta dalla ragazza invocando l’obiezione di coscienza, il che senza peraltro assumersi la responsabilità di questa decisione mediante l’indicazione per iscritto del motivo del rifiuto sul documento della prestazione.
9.     Giova ribadire che secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la gravidanza non inizia con la fecondazione, ma con l’impianto dell’embrione nell’utero; senza contare che sulla scorta di quanto documentato da pressoché tutta la letteratura clinica, il levonorgestrel (LNG) avrebbe prevalentemente un effetto pre-fertilizzante e non abortivo. Lo stesso T.A.R. Lazio con l’importante pronuncia del 12 ottobre 2001 (documento che si allega agli atti) ha ribadito che “l’esame sistematico della regolamentazione dettata dalla L. 22 maggio 1978 n. 194 (legge sull’aborto) induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo nell’utero materno; pertanto, il D.M. 26 settembre 2000 n. 510, che autorizza la commercializzazione della specialità “Norlevo”, non contrasta con la legge n. 194 del 1978 cit., poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno, e tale evenienza resta sottratta alla regolamentazione di cui alla legge medesima”.
Alla luce delle caratteristiche del prodotto e del meccanismo d’azione pre-concezionale della pillola in questione, dunque, l’invocazione da parte del personale medico sanitario alla obiezione di coscienza, così come definita dalla legge 194/78, appare vieppiù immotivato, non essendoci una gravidanza in atto.
10.    Parimenti inopportuno ed illegittimo appare nel caso di specie il richiamo da parte del medico a un più generale principio di astensione da pratiche che confliggono con i principi etici del professionista sanitario (art. 19 del vigente Codice di deontologia medica). E difatti nel Commentario al Codice deontologico, pubblicato su La Professione, n. 2 del dicembre 1999, con riferimento al citato articolo si osserva: “Al di là delle questioni più rilevanti concernenti l’obiezione di coscienza disciplinata nella legge 194/78, va comunque rilevato come tale facoltà nel codice deontologico sia oggetto di una previsione di carattere generale che la connette a qualsiasi tipo di intervento sanitario che abbia implicazioni con convinzioni d’ordine morale e clinico del medico stesso. Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta però la necessità di un raccordo con quella, pure di ordine generale, di cui all’art. 17 (rispetto dei diritti del cittadino). Da ciò il bilanciamento tra i diritti di libertà e gli autonomi convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici […]”
11.    Ebbene, nel caso di specie l’odierna esponente si è rivolta al medici in questione ribadendo di avere urgente bisogno di assumere una compressa di Levonorgestrel (LNG) e di doverlo fare nel più breve tempo possibile proprio al fine di evitare una eventuale gravidanza indesiderata; di ta
l che il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità ed urgenza in cui versava la paziente (visto tra l’altro che i consultori non sono operativi nel fine settimana), avrebbe dovuto aderire immediatamente e senza ritardo alla richiesta della Sig.ra…. e rilasciarle idonea prescrizione medica.
In definitiva il raccordo e/o il bilanciamento tra le convinzioni morali del medico ed il rispetto dei diritti del cittadino avrebbe dovuto indurre i dottori – consapevoli che più tempo passava più sarebbe aumentato il rischio per la paziente di rimanere incinta – a non rimanere sordi di fronte alle richieste della sottoscritta querelante, con ciò esponendola a seri rischi per la sua salute fisica e psichica (avere o no un bambino è una delle decisioni con le conseguenze più importanti nella vita di una donna, a tal proposito non impedire all’ovulo d’attecchire sulla parete dell’utero equivale ad una costrizione alla maternità e viola tutta una serie di diritti della donna e lede all’essenza stessa le sue libertà fondamentali).
10.  Il comportamento superficiale e contra legem dei medici del Sant’Eugenio ha dunque cagionato un forte stato di ansia, paura e disagio psichico all’odierna esponente, costretta a vagare per ore da un pronto soccorso all’altro col timore di non riuscire ad ottenere, in tempo utile, la prescrizione medica necessaria all’assunzione della c.d. “pillola del giorno dopo”.
11.  Nel caso di specie, vanno inoltre ravvisati gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 340 del codice penale posto che il nocumento cagionato dalla condotta dei medici del Policlinico Sant’Eugenio consiste nell’aver creato una palese turbativa e/o interruzione di un servizio pubblico essenziale volto a garantire un diritto costituzionalmente garantito del cittadino, quello alla salute, il tutto con evidente pregiudizio del buon andamento dell’attività amministrativa nonché della regolarità e del funzionamento del reparto di ginecologia del predetto Ospedale pubblico (rifiutandosi di eseguire quella singola prestazione – leggi: prescrizione di un contraccettivo legalmente in commercio – il medico di turno ha finito in definitiva con l’arrecare consapevolmente una grave disfunzione nello svolgimento del servizio sanitario).
12.   La Sig.ra ….., pertanto, ritenendo che nel caso di specie il comportamento omissivo del personale medico sanitario e le modalità con cui questo si è palesato (rifiuto generico di prescrivere il farmaco senza la relativa annotazione scritta dei motivi sul documento della prestazione) possa essere in contrasto con gli obblighi giuridici, professionali e deontologici propri di un medico al quale un’azienda sanitaria ha demandato compiti d’intervento nell’organizzazione del pronto soccorso e delle prestazioni correlate,
sporge   denuncia/querela
affinché si proceda nei confronti dei medici di turno sabato 06 giugno 2006 – verso le ore 17 circa – presso il pronto soccorso Ginecologico del Policlinico Sant’Eugenio di Roma chiedendone espressamente la punizione a norma di legge per i reati di cui agli artt. 323, 328, 340, e 593, comma 2, c.p. e/o per tutti gli altri reati che l’Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti suesposti.
Si indica quale persona in grado di riferire sui fatti, il Sig. ……
Si fa presente inoltre che presso codesta spettabile Procura della Repubblica è già pendente un’indagine giudiziaria (R.G. n.r. 6495/2006 ARM Ignoti – Pubblico Ministero Dott. Angelantonio Racanelli) avente ad oggetto proprio il rifiuto immotivato nel prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo” da parte dei medici degli ospedali capitolini.
 
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La sottoscritta querelante chiede di essere informata, ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p., in ordine ad una eventuale richiesta di proroga o di archiviazione delle indagini preliminari. L’attuale scrivente si riserva, inoltre, di integrare la prova orale e documentale e nomina difensore di fiducia l’Avv. Alessandro Gerardi, del Foro di Velletri (RM), con studio  in Ciampino (RM), Viale del Lavoro n. 31, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento e al quale conferisce delega per il deposito del presente atto presso le Autorità competenti.
Si allega:
1.       Cartella clinica.
2.      Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, del 12 ottobre 2001.
 
Con osservanza.
Roma lì,  11.07.2006
                                                   
 
                                             (La firma è vera e autentica)
                                             Avv. Alessandro Gerardi