Relazione illustrativa del Proponente
Onorevoli consiglieri!
Da anni la società italiana è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nella forma del matrimonio prevista dal diritto civile.
Sono centinaia di migliaia le coppie, di tutte le età e sesso, che, in Italia, vivono il loro amore attraverso una convivenza stabile e duratura.
La nostra città, da sempre percorsa dalle nuove forme del vivere sociale, è anch’essa segnata da questo fenomeno e dalle conseguenze negative che conseguono al mancato riconoscimento di situazioni di fatto così rilevanti.
È dunque oramai indifferibile assicurare a livello comunale una disciplina a questi rapporti, pur in attesa di una legge primaria che individui il loro più generale status giuridico nell’ambito del diritto di famiglia.
Non vi sono ostacoli a tale iniziativa: il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’art. 29; le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che si sono succedute in questi anni confermano tale impostazione.
E’ indubbio, peraltro, che deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento.
L’art. 1 dello Statuto comunale prevede, infatti, che il Comune rappresenta “la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana”.
La presente proposta di delibera intende tutelare i diritti dei residenti a Roma attraverso un ampliamento delle loro potenzialità di convivenza sociale, così garantendo alla città tutta un progresso civico.
La delibera prevede l’istituzione, a tal fine, di un registro delle unioni civili, fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico.
Attraverso l’iscrizione in questi registri, sarà possibile consentire l’accesso per le coppie formate da persone unite civilmente a una serie di procedimenti, benefici e opportunità amministrative previste dall’ordinamento.
L’articolo prevede l’istituzione del registro delle unioni civili e la sua finalità.
In particolare si fa riferimento alle agevolazioni in materia tributaria, alla valutazione in materia di edilizia popolare e nei provvedimenti di carattere sociale. Le modalità dell’accesso saranno definite con successivo regolamento.
L’articolo 2 individua i criteri di tenuta del registro, ivi comprese le condizioni per l’iscrizione nello stesso.
PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE
RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI”
PREMESSO
Che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell’istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
Che lo Statuto del Comune di Roma, all’art. 1, prevede che il Comune stesso rappresenta “la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana”;
CONSIDERATO
che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni;
CONSIDERATO
altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
CONSIDERATO
inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto legislativo 267/2000;
RILEVATO
pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
CONSIDERATO
pertanto, che l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
RITENUTO
che tali ulteriori fini siano da ravvisare nel consentire l’accesso per le coppie formate da persone unite civilmente a una serie di procedimenti, benefici e opportunità amministrative previste dall’ordinamento;
RITENUTA
pertanto, l’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli “affettivi” e/o di reciproca solidarietà;
PER QUANTO SOPRA
DELIBERA
Articolo 1
Istituzione del registro delle Unioni civili
1. È istituito un registro delle unioni civili presso l’Ufficio comunale di Stato Civile.
2. L’iscrizione a tale registro consente l’accesso ai procedimenti, ai benefici e alle opportunità amministrative previste dalla normativa vigente.
3. Tale registro non ha alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile e non interferisce con i registri anagrafici e di stato.
Articolo 2
Criteri di tenuta del registro
1. L’iscrizione al registro può essere richiesta da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, di cui almeno uno residente nel Comune di Roma;
2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
3. Il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Roma e della reciproca assistenza morale e/o materiale o di una delle condizioni di cui al comma 1 produce la cancellazione dal registro la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le pe
rsone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente.
4. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’iscrizione nel registro.