A seguito delle indagini giudiziarie che hanno coinvolto Manlio Cerroni ed altri, sono state emesse delle interdittive antimafia che non permettono a nessuna società pubblica di utilizzare gli impianti di proprietà della Co.La.Ri. Tale divieto, in un primo momento, è stato superato da un’ordinanza del sindaco Marino, l’atto però ha una durata di novanta giorni e non potrà essere ripresentato. Motivo per cui il primo cittadino sta chiedendo al Governo di nominare un commissario che possa “superare” l’interdittiva.
Invero esiste un’altra complicazione tutt’altro che secondaria. L’Ama – dopo l’intervento della Magistratura ed il richiamo ufficiale del Prefetto Pecoraro – utilizza gli impianti ubicati a Malagrotta ed il tritovagliatore di Rocca Cenciasenza pagare i costi del servizio. Il secondo problema, forse, è anche più urgente del primo. Infatti, il Co.La.Ri ha già inviato una diffida a pagare dicendo che senza quei soldi non ci sarebbe modo di retribuire gli impianti fuori regione che si occupano di smaltire i rifiuti dopo il trattamento. Le erogazioni mancate sono al centro del ricorso al Tar presentato dal consorzio di Cerroni.
Le controversie tra il Co.La.Ri e l’Ama non sono di certo una novità. Tant’è che su problemi quali il pagamento del post mortem della discarica di Malagrotta e la mancanza di un contratto di servizio tra le due società esistono contenzioni milionari.
Seppur queste vere e proprie richieste di risarcimento danni non siano mai state poste all’attenzione dell’opinione pubblica, è fuor di dubbio che tali procedimenti possano avere una conseguenza sia economica che ambientale. (vedi l’aumento dei costi per l’AMA e la questione della bonifica della discarica di Malagrotta)
Proprio per questo, a fine dicembre del 2013, il Consigliere di Roma Capitale, il Radicale Riccardo Magi, ha presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente Estella Marino.
Il documento ripercorre la storia dei due arbitrati e pone diverse domande.
PRIMO ARBITRATO (SECONDO IN ORDINE DI TEMPO)
Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro, notificata ad AMA in data 19 novembre 2012, COLARI ha promosso un giudizio arbitrale,ai sensi dell’art.6 del contratto stipulato tra AMA e la medesima COLARI in data 30 giugno 2009, sottoponendo al vaglio del costituendo collegio la questione relativa alla stipula ed ai contenuti di un nuovo contratto avente ad oggetto il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale presso gli impianti di trattamento meccanico biologico denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2. In particolare, sono stati sottoposti al costituendo collegio arbitrale i seguenti quesiti:
a) L’accertamento dell’obbligo delle parti di stabilire un nuovo “oggetto” (art.2) ed una nuova durata (art.4) del contratto in conformità alle disposizioni vigenti (e quindi con un minimo di 1.500 tonnellate di rifiuti giornalieri, quanto all’oggetto, e da almeno dieci anni del raggiungimento del nuovo accordo, quanto alla durata).
b) In alternativa, l’accertamento della nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (oggetto) e 4 (durata) del contratto e l’integrazione delle stesse con clausole conformi alle disposizioni vigenti.
c) L’accertamento degli ulteriori profili di inadempimento e/o responsabilità dell’AMA nei confronti di COLARI, come verranno precisati nel corso del giudizio e che si indicano, salva integrazione nell’abuso di dipendenza economica, nell’abuso di posizione dominante, nella violazione dell’obbligo di buona fede, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, nella violazione dei doveri di correttezza nella concorrenza, nella violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
d) La condanna di AMA a rifondere a COLARI tutti i costi e le spese del procedimento ivi inclusi i compensi degli arbitri e gli onerari sostenuti dalla difesa.
AMA ha eccepito “l’incompetenza del costituendo collegio arbitrale e, quindi l’improcedibilità, prima ancora che l’inammissibilità e l’infondatezza, dell’azione proposta da COLARI per tutti i motivi di cui al presente atto, salva integrazione e/o variazione negli eventuali successivi atti del presente procedimento arbitrale” ed ha chiesto “in ogni caso, il rigetto di tutte le domande formulate da COLARI, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto”. In particolare AMA ha evidenziato l’incompetenza ed il difetto di potestasiudicandidel collegio arbitrale poiché la clausola compromissoria è contenuta nella scrittura privata del 30 giungo 2009 priva di efficacia in quanto scaduta da oltre 3 anni, atteso che l’articolo 4 del Contratto disponeva che l’accordo avesse una durata fino al 31 dicembre 2009. In via preliminare AMA ha, altresì dedotto l’incompetenza del collegio arbitrale a conoscere delle domande proposte da COLARI volte ad accertare l’asserita responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale dell’Azienda, nonché l’asserito abuso di dipendenza ovvero di posizione dominante ovvero di compimento di atti di concorrenza sleale da parte di AMA spa in quanto tale richieste esorbitano dalla convenzione arbitrale.
SECONDO ARBITRATO (PRIMO IN ORDINE DI TEMPO,con condanna per l’AMA)
Con atto di nomina di arbitro notificato in data 11 maggio 2001, e successive integrazioni, il COLARI ha predisposto un arbitrato contro AMA, formulando le seguenti domande:
a) Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi, riferiti al periodo 1996-settembre 2002, sopportati in conseguenza dell’imprevisto incremento dei prezzi di alcuni dei fattori di produzione sul presupposto di maggiori e imprevisti oneri sofferti in dipendenza dell’incremento dei costi di esecuzione del servizio.
b) Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza delle limitazioni temporali poste dall’ordinanza sindacale n. 64 del 02/03/1999, con la quale, a dire dell’attrice, il consorzio è stato costretto ad istituire turni completi di lavoro nei giorni festivi.
c) Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori oneri sostenendi per la gestione post mortemdella discarica, a seguito del prolungamento da 10 a 30 anni del periodo post gestione in base alla normativa comunitaria, implementata in Italia.
d) Richiesta del COLARI di applicazione della revisione dei prezzi contrattuali a far data dal mese di ottobre 2002.
e) Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza dei conferimenti notturni conseguenti all’obbligata istituzione del turno lavorativo notturno.
E’ stato validamente costituito – e si è insediato – il collegio arbitrale che, a sua volta, ha nominato tre consulenti tecnici, i quali hanno depositato diversi elaborati peritali. I periti nominati hanno depositato un primo elaborato e successive perizie integrative (l’ultima in data 10/12/2006), riducendo sostanzialmente la quantificazione delle domande fatte dalla controparte. Successivamente, con lodo dell’8 febbraio 2012, il collegio arbitrale ha definito il giudizio come di seguito:
1) Ha respinto la domanda oggetto del primo quesito formulato da COLARI.
2) Ha accolto la domanda oggetto del secondo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore del COLARI della somma di euro 847.067,91 oltre interessi e rivalutazioni.
3) Ha accolto la domanda oggetto del terzo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore del COLARI della somma di euro 76.391.533,29 oltre interessi come in motivazione.
4) Ha preso atto della rinuncia, da parte del COLARI, alle domande oggetto del quarto quesito, dichiarando cessata la materia del contendere.
5) Ha accolto la domanda oggetto del quinto quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore di COLARI della somma di euro 1.133.115,49 oltre interessi e rivalutazioni come in motivazione.
6) Ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dal COLARI nella memoria del 20 ottobre 2005.
7) Ha liquidato con separata ordinanza gli onorari degli arbitri, gli onorari dei periti, il compenso del Segretario e le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, ponendo l’importo complessivo a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
8) Ha compensato le spese di lite e gli onorari di avvocato.
E’ stato redatto l’atto di impugnazione del lodo arbitrale che è stato notificato alla COLARI ed il procedimento è stato iscritto a ruolo in corte d’appello.
Le domande poste dall’interrogazione del consigliere Radicale Riccardo Magi
– Se per l’anno 2013 gli arbitrati in oggetto hanno avuto ulteriori sviluppi, e se sì quali.
– I nomi ed i compensi degli arbitri e dei periti di parte.
– In caso di eventuali condanne come intenda l’Ama, e quindi Roma Capitale, reperire quelle risorse economiche necessarie al risarcimento dei danni nei confronti del Consorzio COLARI.
– Se soprattutto il secondo arbitrato (in ordine di elencazione) non comprometta economicamente l’obbligo da parte del COLARI di provvedere alla gestione post mortem e al c.dcapping della discarica di Malagrotta, finanche a rallentarne i tempi di conduzione e realizzazione.
– Se in caso di condanne l’amministrazione Marino non ritenga utile segnalare alla Corte dei Conti le motivazioni del giudizio definitivo e gli amministratori inadempienti, in quanto si potrebbe profilare il danno erariale.
Nelle immagini, le risposte dell’assessore Estella Marino