RADICALI ROMA

Testamento biologico Si può scegliere come morire?

Sembrava, ancora poco tempo fa, che una legge sul testamen­to biologico fosse, non dirò a portata di mano, ma vicina, una in­novazione di cui si riconosceva la necessità e che poteva essere realiz­zata senza difficoltà eccessive. Si presentava, anzi, come un terreno sul quale rendere concreto e frut­tuoso il dialogo troppe volte invoca­to tra laici e cattolici. E invece sono venute crescendo le difficoltà, con­torte manovre politiche sostitui­scono al Senato una discussione limpida e divengono sempre più imperiose le richieste di abbando­nare del tutto questa via.

 

 

 

Questa accelerazione è venuta dopo il Family Day. Forti del suc­cesso in piazza San Giovanni, i pro­motori di quella manifestazione hanno proclamato la morte dei di­segni di legge sulle unioni di fatto, i Dico, ed hanno indicato nell’abbandono delle iniziative legislative sul testamento biologico il prossi­mo obiettivo, pronti ad una nuova mobilitazione popolare. Che dire dopo il Gay Pride? Contrapporre piazza a piazza, come pure è legitti­mo, o provare di nuovo, pazientemente, a mostrare come una buona legge sul testamento biologico rap­presenti uno sviluppo coerente di una riflessione sul morire condivisa dalle persone più diverse e che sia­mo di fronte all’obbligo di risolvere un problema dei cittadini, non del­la politica?

 

 

 

Torniamo alla pulizia concettua­le, cerchiamo di liberare la discus­sione dalle confusioni interessate che continuano ad inquinarla. Il te­stamento biologico si presenta co­me un svolgimento del diritto al ri­fiuto di cure, e affronta e risolve questioni diverse da quelle che riguardano l’accanimento terapeuti­co e, soprattutto, l’eutanasia attiva. E’ del tutto ideologico, ed empirica­mente infondato, l’argomento che rifiuta il testamento biologico con­siderandolo come l’anticipazione di un inevitabile passaggio al rico­noscimento pieno dell’eutanasia. L’osservazione della realtà ci dice il contrario. Molti paesi hanno da tempo riconosciuto il testamento biologico e questo non ha prodotto alcuno “scivolamento” verso leggi sulla eutanasia attiva. E’ sbagliato, inoltre, sovrapporre le questioni del testamento biologico e quelle del­l’accanimento terapeutico. L’i­nammissibilità di quest’ultimo è ormai da tempo riconosciuta, trova una formulazione chiara nell’arti­colo 14 del codice di deontologia medica, dove si afferma che «il me­dico deve astenersi dall’ostinazio­ne in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un be­neficio per l’assistito e/o un miglioramento della qualità della vita». Nello stesso codice, poi, si sottoli­neano i doveri del medico per quan­to riguarda il consenso del paziente, il suo diritto di rifiutare le cure, la necessità di «tenere conto delle even­tuali manifestazioni di volontà pre­cedentemente espresse» (art. 34).

 

 

 

La linea indicata dall’insieme di queste e di altre norme, e dalle mol­te sentenze che le hanno applicate, è ormai chiara. Il consenso infor­mato è il fondamento dell’autode­terminazione e lo strumento che rende legittimo il rifiuto di cure. Le direttive anticipate si inseriscono coerentemente in questo quadro e si presentano come lo strumento che consente di far operare l’auto­determinazione in maniera pro­spettica, permettendo alla persona di indicare le proprie determinazioni per situazioni eventuali di inca­pacità nella fase terminale della vi­ta.

 

 

 

Invece di seguire questa strada limpida, si sta dando la falsa im­pressione di un legislatore prigio­niero delle difficoltà del costruire un istituto giuridico del tutto nuovo e dell’insuperabile barriera del rap­porto tra laici e cattolici. Le cose, a ben guardare, stanno nel modo op­posto. Partendo dall’esame dei ma­teriali giuridici già disponibili, si può ragionevolmente concludere, e qualche decisione giudiziaria lo ha fatto, che in presenza di una chiara volontà della persona già og­gi, dunque anche prima e indipen­dentemente dall’approvazione di una legge, i trattamenti medici do­vrebbero essere interrotti, consen­tendo una morte dignitosa. Peral­tro, anche la figura del “fiduciario”, al quale affidare il rispetto della vo­lontà del paziente una volta che questo sia divenuto incapace, è già nel codice civile, dove si prevede che la persona interessata possa de­signare un amministratore di soste­gno «in previsione della propria eventuale futura incapacità» (art. 408), che è formula già comprensi­va di una parte almeno dei conte­nuti del testamento biologico. Inoltre, nell’ultimo numero di Aggiornamenti sociali, la rivista di­retta da padre Bartolomeo Sorge, si trova una interessante “rilettura” del caso Welby che non soltanto porta a concludere per la legittimità del rifiuto del trattamento in questa specifica vicenda, ma più ingenera­le da forte rilievo alla «competenza della coscienza individuale nelle decisioni relative ai casi-limite». E’ una indicazione da cogliere, per uscire dalle strettoie che ci angu­stiano, e che mostra come sia possi­bile, quando si abbia spirito aperto, riuscire a trovare punti di consenso anche muovendo da posizioni al­meno nelle apparenze lontane. E sono pagine da consigliare a quel magistrato romano che, con una lettura della Costituzione adir poco sommaria, ha respinto la richiesta di archiviare la richiesta di procedere contro l’anestesista che interven­ne accogliendo la richiesta di Piergiorgio Welby.

 

 

 

La logica costituzionale è ben di­versa. Infatti, nell’articolo 32, dopo aver considerato la salute come di­ritto fondamentale dell’individuo, si prevede che i trattamenti obbligatori possano essere previsti sol­tanto dalla legge, aggiungendo però che «la legge non può in nessun ca­so violare i limiti imposti dal rispet­to della persona umana». E’, questa, una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione, poiché pone al legislatore un limite invalicabile, più incisivo ancora di quello previ­sto dall’articolo 13 per la libertà per­sonale, che ammette limitazioni sulla base della legge e con provvedimento motivato del giudice. Nel­l’articolo 32 si va oltre. Quando si giunge al nucleo duro dell’esisten­za, alla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, siamo di fronte all’indecidibile. Nessuna vo­lontà esterna, fosse pure quella co­ralmente espressa da tutti i cittadi­ni o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell’interessato.

 

 

 

Siamo di fronte ad una sorta di nuova dichiarazione di habeas cor­pus, ad una autolimitazione del po­tere. Viene ribadita l’antica pro­messa del re ai suoi cavalieri: “non metteremo la mano su di te”. Il cor­po intoccabile diviene presidio di una persona umana alla quale “in nessun caso” si può mancare di ri­spetto: il sovrano democratico, l’Assemblea costituente, rinnova la sua promessa di intoccabilità a tut­ti i cittadini.

 

 

 

Questo è il quadro che il Parla­mento deve tenere presente. Discu­tendo di testamento biologico (ma sarebbe più corretto parlare di “di­rettive anticipate”), non si sta attri­buendo ai cittadini un diritto nuo­vo, che questi non hanno. E allora bisogna limitarsi a disciplinare con il massimo di sobrietà e di rispetto le condizioni del suo esercizio. In que­sto momento, al contrario, si sta cercando di sfruttare una situazio­ne politica e parlamentare sempre più ambigua per arrivare ad una legge che esproprierebbe le persone di prerogative che già loro apparten­gono. La proclamata volontà di ri­spettare la persona rischia cosi di convenirsi in una sua strumentalizzazione. Per imporre un punto di vi­sta, le persone sarebbero chiuse nella gabbia della sofferenza, con­dannate alla perdita della loro stessa umanità. Anche i legislatori, qua­li che siano le loro convinzioni, do­vrebbero forse ricordare che «il sa­bato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato».

NO
TE

Stefano Rodotà insegna Diritto civile a Roma