RADICALI ROMA

Welby: se il medico sostituisce il giudice

Sicché l’Ordine dei medici di Cremona ha infine assolto Mario Riccio, l’anestesista che nel dicembre scorso aiutò Welby a porre termine alle proprie sofferenze. Quale lezione se ne deve trarre? E che significati assume questa decisione per i molti casi analoghi che s’annidano in ogni angolo d’Italia, e che silenziosamente reclamano giustizia, fuori dai riflettori dei mass media?

In primo luogo che la giustizia non sempre coincide con un giudice: può ben essere un medico, un ordine professionale, a decretarne il responso. E non è detto che sia un male, tanto più quando i giudici – come ha fatto a suo tempo il giudice di Roma – se ne lavano le mani, invocando un vuoto di diritto. Ma il diritto invece esiste, benché nella fattispecie non coincida con la legge dello Stato; e anche questo non è affatto un male, nella società delle 50 mila leggi che frugano in ogni cassetto delle nostre private abitazioni. Perché è un diritto frutto del consenso, dell’autoregolamentazione dei soggetti cui esso stesso si rivolge. È il codice deontologico dei medici italiani, approvato nell’ottobre del 1998: sono 79 articoli che evidentemente dettano una precisa soluzione ai dubbi artificiali dei quali spesso si nutre la politica. E che a loro volta s’ispirano a un sentimento di pietà, al rispetto per la dignità dei malati terminali, nonché alla massima attribuita ad Esculapio: «Non si deve curare, come persona non utile né a sé né allo Stato, chi non può vivere il tempo fissatogli dalla natura».

È il caso dell’articolo 37, che censura ogni terapia tesa a procurare sofferenze inutili e strazianti. Dell’articolo 34, secondo cui il medico ha il dovere d’attenersi alla volontà del malato. Dell’articolo 14, che vieta l’accanimento terapeutico. Dell’articolo 32, che reclama il consenso informato del paziente, e obbliga ogni medico a interrompere le cure in caso di rifiuto. E infine dell’articolo 36, che proibisce qualsiasi trattamento sui malati orientato a provocarne «direttamente» la morte.

Ma nella vicenda di Piergiorgio Welby non c’è stata eutanasia, ha stabilito – unanime – il collegio di Cremona. C’è stata viceversa interruzione del trattamento sanitario: un’interruzione lecita e anche doverosa, quando a richiederla sia il paziente stesso. Definizione corretta, e tuttavia a suo modo edulcorata. Perché nel linguaggio tecnico l’eutanasia si declina in una doppia direzione: c’è quella attiva, e c’è quella passiva. E quest’ultima consiste per l’appunto nella sospensione dei trattamenti medici che tenevano il paziente in vita. Da oggi sappiamo che è possibile.